Statuto
ALLEGATO A/ AL REPERTORIO NUMERO 24.919/7.933
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AsSostegno”
Art.1 – Costituzione e sede
E’ costituita l’Associazione civile denominata “AsSostegno” con sede legale in
Trieste.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.
L’Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune
sopra indicato nonchè costituire sedi secondarie, filiali, uffici, unità locali in
tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, nel mentre compete all’assemblea
straordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da
quello sopra indicato.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione potrà affiliarsi o partecipare ad altre associazioni, federazioni,
enti, organismi di qualsiasi tipo e natura che perseguano scopi coerenti con le
finalità istituzionali dell’AsSostegno.
Art. 2 – Scopi statutari ed attività istituzionale
Obiettivi dell’Associazione sono:
(i) assistere, direttamente o indirettamente, le persone considerate “soggetti
deboli”
(ii) promuovere i valori della solidarietà umana e sociale
(iii) salvaguardare i diritti delle creature fragili, fornire loro opportunità
esistenziali, implementare il benessere complessivo della persona
(iv) favorire i processi di integrazione anche mediante l’applicazione
dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, di cui all’art. 404 e seguenti
Codice Civile (di seguito anche AdS)
Per “deboli” si intendono i soggetti che, a causa di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica o per altri motivi, si trovano nell’impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Nel perseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente
dell’attività prestata dai soci.
In particolare l’Associazione si propone di:
a) istituire sportelli rivolti ai cittadini che desiderano essere informati e/o
accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina dell’AdS
b) collaborare con il Giudice Tutelare per la nomina e il supporto quotidiano degli
AdS
c) valorizzare al suo interno modalità e articolazioni in vista dell’eventuale
assunzione diretta di incarichi di AdS, ai sensi dell’art. 408 C.C.
d) modulare, fra i propri associati, l’identità dell’amministratore di sostegno
come figura ben definita funzionalmente, familiare alla collettività degli utenti,
idonea ad espletare al meglio i compiti di solidarietà
e) supportare e incoraggiare l’opera di sostegno giornaliero che viene svolto,
nella vita domestica, dai familiari dei beneficiari
f) organizzare corsi di formazione per i nuovi AdS, indire corsi di aggiornamento
per gli associati, attivare iniziative formative e informative rivolte agli
operatori e ai cittadini, realizzare incontri con l’intera cittadinanza, per
diffondere la conoscenza capillare dell’AdS
g) porre in essere attività editoriali, pubblicitarie e di divulgazione di
iniziative rivolte alla valorizzazione dei contenuti della Legge n. 6/2004,
realizzare documentazioni comparative delle esperienze in atto
h) promuovere convegni, incontri di studio, occasioni di confronto con le
istituzioni locali e nazionali, nell’ottica di un continuo miglioramento
dell’applicazione dell’AdS
i) monitorare, sotto ogni aspetto rilevante, le pratiche dell’AdS nel territorio
j) implementare attività ricreative e di tempo libero a favore dei soggetti deboli,
associati e non, senza finalità di lucro, nel rispetto della libertà e dignità
degli interessati
k) collaborare nelle forme idonee con professionisti, conferenzieri, esperti o
altro personale specializzato e non, anche estraneo all’Associazione, per il
conseguimento degli obiettivi statutari
L’Associazione potrà inoltre:
– erogare premi e borse lavoro per i partecipanti alle attività organizzate
dall’AsSostegno
– richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti
pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi
di realizzazione
– aderire ad altre Associazioni aventi oggetto analogo al proprio
– inoltrare richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche
e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione va, sotto il profilo fiscale, considerata ente non commerciale.
Art. 3 – Soci
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche maggiorenni che ne condividono
le finalità.
Gli associati si dividono in:
– i soci fondatori
– i soci ordinari
– i soci onorari
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione, sottoscrivendone
l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente
statuto, hanno visto la propria domanda di ammissione accolta dal Consiglio
Direttivo.
Sono soci onorari coloro che hanno prestato un contributo ritenuto dal Consiglio
Direttivo particolarmente significativo allo sviluppo dell’Associazione.
L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata, previa presentazione di domanda
scritta e curriculum vitae da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo.
I soci hanno tutti uguali diritti a qualsiasi categoria essi appartengano.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età e comunque per
la persona giuridica ovvero per l’ente, il diritto di voto nell’assemblea per
l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione.
Resta ferma per i soci la facoltà di recesso, nonché la possibilità di esclusione,
nei casi e nei modi previsti dal presente statuto.
Il numero dei soci è illimitato.
Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
I soci hanno inoltre diritto:
a) di ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità annuale
b) di essere informati circa le attività dell’Associazione e di parteciparvi in
modo prioritario od agevolato
I soci debbono corrispondere la quota associativa nell’entità e nei termini
stabiliti dall’Assemblea. Sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti
e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Il comportamento verso gli altri aderenti e nei confronti dell’esterno deve
improntarsi ai principi della correttezza e della buona fede.
I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di
partecipare all’Assemblea; possono farsi rappresentare da altro socio purché munito
di delega scritta. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può
rappresentare, per delega scritta, altri soci con diritto di voto. In nessun caso
un socio può ricevere più di due deleghe.
La qualità di socio viene meno per:
– causa di morte
– recesso
– mancato versamento della quota associativa annuale, malgrado invito scritto da
parte del Consiglio Direttivo
– esclusione
Il diritto di recesso va esercitato mediante presentazione di una comunicazione
scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni, che hanno effetto
immediato, non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota
versata. L’esclusione, in seguito a violazioni delle norme statutarie, o delle
deliberazioni degli organi dell’Associazione, ovvero a causa di condotte
contrastanti con gli scopi istituzionali dell’Associazione, ovvero per protratta
mancata partecipazione all’attività dell’associazione, viene stabilita dal
Consiglio Direttivo, con obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima
convocazione. La delibera di esclusione è assunta previo invio della comunicazione
scritta, da inviarsi, al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione,
almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, con
indicazione della possibilità di giustificazioni, scritte od orali, da parte
dell’interessato.
Sia la delibera di esclusione, sia quella sul mancato accoglimento di una domanda
di adesione, devono essere motivate.
Art. 4 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea Generale dei soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
d. il Vicepresidente
e. il Tesoriere
f. il Segretario
g. i Sindaci Revisori
h. il Comitato Scientifico
Gli organi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del
loro mandato, e i componenti sono rieleggibili più volte.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvi i rimborsi
previsti per le spese vive che risultino documentate e preventivamente autorizzate
dal Consiglio Direttivo.
a) L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente; nell’assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio
Direttivo eletto dai presenti, ovvero, in assenza di questi ultimi, da persona
eletta dall’assemblea.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche
fuori dalla sede sociale, purchè nell’ambito della provincia di Trieste, ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un
decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dal
Collegio dei Revisori.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta
mediante avviso da affiggersi all’Albo della Associazione presso la sede sociale e
da comunicarsi al domicilio dei soci a mezzo lettera o tramite altri mezzi
divulgativi ritenuti appropriati dal Consiglio Direttivo (telefono, telefax, mail,
stampa e spazi sociali), almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
convocazione. L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare,
l’indicazione del luogo della adunanza e quella della data e dell’ora della prima e
seconda convocazione.
La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un’ora dopo la prima
convocazione.
L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima
convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la
maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o
rappresentati all’adunanza.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera
qualunque sia l’oggetto da trattare con il voto favorevole della metà più uno dei
soci aventi diritto al voto.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, tanto in prima
quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Generale viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo; in seduta straordinaria,
ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta
motivata di almeno un decimo dei soci.
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio
segreto le votazioni per l’elezione degli organi sociali.
E’ compito dell’Assemblea ordinaria:
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo
– eleggere i Sindaci Revisori
– approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale
– approvare i regolamenti interni
– approvare il rendiconto economico annuale consuntivo entro il 31 marzo di ogni
anno
– approvare il rendiconto economico preventivo con la determinazione del canone
associativo annuale e del canone d’entrata a carico dei soci fondatori ed ordinari,
entro il 31 marzo di ogni anno
– deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, ovvero ad essa
devolute per legge
L’Assemblea Straordinaria dei Soci:
– delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento
dell’Associazione
b) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo
di nove membri eletti dall’Assemblea, che ne determina il numero.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scadono alla data di
convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo
esercizio del loro mandato ed i suoi membri sono rieleggibili più volte. Possono
far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno,
nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei
suoi componenti.
La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario,
sottoscritti dallo stesso nonché da chi ha presieduto l’adunanza, vengono
conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo:
– elabora il programma delle attività dell’Associazione da sottoporre al parere ed
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
– amministra il fondo sociale
– cura il perseguimento degli scopi statutari e salvaguarda l’interesse dei soci e
dell’Associazione nei confronti di altre società, di enti pubblici e privati e più
in generale nei confronti dei terzi
– opera quale garante dell’Associazione nonchè responsabile del presente Statuto
– provvede alla compilazione dei regolamenti interni
– provvede alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e
del Segretario
– cura, tramite il Segretario, l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci
– verifica il regolare versamento da parte dei Soci della quota associativa
– delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente
– predispone il bilancio preventivo e consuntivo
– convoca l’Assemblea, presenta annualmente alla stessa i bilanci preventivi e
consuntivi ed una relazione dell’attività svolta
– indica i criteri di determinazione della quota di iscrizione e delle quote annue
di associazione a carico dei soci fondatori ed ordinari
– stabilisce i criteri di riconoscimento delle spese sostenute nell’interesse
dell’Associazione
– delibera sull’ammissione o esclusione dei soci
– delibera sull’ammissione di soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche
onorarie
– provvede all’accettazione di donazioni e lasciti
– delibera sul trasferimento della sede nell’ambito del comune
– indica i soci candidati alla carica di Presidente del Comitato Scientifico
– delibera in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle
attività associative
Può inoltre:
– mettere in atto i progetti specifici elaborati dal Comitato Scientifico
– provvedere al mantenimento dei contatti con istituzioni amministrative e sociosanitarie
– formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, allo Stato
Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità
dell’Associazione
– proporre all’Assemblea dei Soci modifiche da apportare allo Statuto
Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi
accordati.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di
compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.
Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa
luogo alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, se disponibile.
Il consigliere sostituito dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui
ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere
cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo degli
altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri,
l’intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla integrale
rielezione.
c) Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio; esso è
rieleggibile più volte. Svolge le mansioni utili per la realizzazione del
programma, nonché le iniziative che in caso di urgenza si rivelassero necessarie.
Di queste iniziative vengono immediatamente informati gli altri membri del
Consiglio Direttivo, cui spettano, nella prima riunione successiva, la valutazione
e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e ne cura
l’ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e del
Regolamento, sottoscrive il verbale dell’Assemblea, cura la custodia dello stesso
presso i locali dell’Associazione.
d) Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia assente o
impedito a espletare le sue funzioni. Nell’adempimento dell’incarico svolge tutti i
compiti propri del Presidente, inclusa la rappresentanza dell’Associazione.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento o assenza del Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il
Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
e) Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione, in particolare per quanto concerne l’esercizio finanziario e la
tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci, consuntivo e preventivo,
sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Opera con banche ed uffici
postali, può aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,
effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso, eseguire qualsiasi operazione
inerente le mansioni affidategli.
f) Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo;
redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
La carica di Tesoriere e Segretario è cumulabile.
g) I Sindaci Revisori
L’Assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da un minimo di due ad un massimo di
tre, nominati dall’Assemblea; i membri possono essere anche non soci. Il Collegio
rimane in carica per tre esercizi e scade alla data di convocazione dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato, ed
è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori controlla, almeno trimestralmente, la regolare tenuta
delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci
consuntivo e preventivo, presenta all’Assemblea dei Soci una relazione scritta in
proposito, sottoscrive il rendiconto annuale.
I Sindaci revisori possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
h) Il Comitato Scientifico
L’Assemblea ordinaria provvede a nominare il Comitato Scientifico, ne determina il
numero dei componenti, e nomina altresì il Presidente su indicazione del Consiglio
Direttivo.
Il Comitato Scientifico è composto da soci e non soci; rimane in carica per tre
esercizi e scade alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato, ed è rieleggibile.
Il Comitato Scientifico esprime le indicazioni di carattere generale che appaiono
utili al conseguimento delle finalità culturali, sociali e scientifiche
dell’Associazione, comprese quelle editoriali.
Si pronuncia, sia in chiave locale sia in prospettiva nazionale, in merito alle
varie questioni giuridiche e sociali che interessano le tematiche coltivate
dall’Associazione, al fine di migliorare gli statuti formali e le condizioni di
vita effettiva delle persone fragili.
Esprime pareri relativamente alle iniziative e alle relazioni esterne
dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico è presieduto da un socio indicato dal Consiglio Direttivo.
Del Comitato Scientifico possono far parte persone distintesi per particolari
meriti su materie rientranti tra le finalità dell’Associazione. Ne fa parte di
diritto il Presidente dell’Associazione.
L’attività del Comitato Scientifico è coordinata dal Presidente.
Art. 5 – Patrimonio dell’Associazione
Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è composto:
– dalle quote di iscrizione
– dalle quote associative annuali
– dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti, Privati o dai soci
fondatori ed ordinari
– dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
– dai contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali
– dai rimborsi derivanti da convenzioni
– dai proventi derivati da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali: manifestazioni, spettacoli di intrattenimento, attività
ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni
– dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo
all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del
presente statuto
– da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi analoghi
scopi.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2010.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15
(quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 6 – Adesione all’Associazione
L’adesione all’Associazione comporta il versamento della quota d’iscrizione e di
una quota annuale. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o
lasciti.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo
il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e
sono comunque a fondo perduto, non ripetibili nè rivalutabili; in nessun caso, e
quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo
alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al
fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo
particolare nè per successione a titolo universale.
Art. 7 – Regolamenti interni
Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti regolamenti
interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell’Assemblea generale dei
Soci.
Art. 8 – Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea determina le modalità della liquidazione; procede alla nomina di un
liquidatore, scelto fra i soci, e ne determina i poteri.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 9 – Accettazione dello Statuto
Il presente Statuto consta di complessivi nove articoli, e viene integralmente
accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni.
Per quanto non compreso nello Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti in materia. Per qualsiasi controversia in tema di
rapporti associativi insorgente tra i soci, o tra questi e qualsiasi organo
dell’Associazione, ovvero tra l’Associazione e terzi, è competente il Tribunale di
Trieste.
Trieste
F.to PAOLO CENDON
F.to GLORIA CARLESSO
F.to ELVIA FRACASSI
F.to CONSUELO GRECO
F.to UGO CERNECCA
F.to MATTEO MORGIA
F.to GABRIELLA MAGURANO
F.to LORELLA MARINCICH
F.to ELISA PREMARINI
F.to ANTONELLA MAZZONE
F.to DANIELA INFANTINO
F.to CESARE MAGNARIN
F.to GRAZIA GIARMOLEO
F.to GIUSEPPE GARANO
F.to LUCA CAMERINI
(LS) F.to dott. FURIO GELLETTI – Notaio