Si presentano i fratelli Lino e Rina, inviati dal servizio sociale di Monfalcone, nipoti di Clia (86 anni), ricoverata presso una struttura protetta, per avere chiarimenti sulla redazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno.
Lino rappresenta che la zia, già anni or sono, aveva manifestato la volontà di lasciare in eredità alla nipote Rina la propria abitazione in quanto la nipote si era dimostrata disponibile nell’assisterla. Lino dunque intende chiedere una amministrazione di sostegno per la zia, proponendo sé medesimo come Ads e vorrebbe che tra i compiti dell’amministratore fosse previsto anche quello di fare il testamento in nome e per conto della Beneficiaria a favore di Rina. Fa presente che gli altri cugini, già interpellati, si sono dichiarati d’accordo.
Il progetto di Lino non può essere realizzato.
Il testamento è atto personalissimo e non può essere compiuto che dal testatore, senza alcuna facoltà di delega. Dunque non si può chiedere al Giudice Tutelare di attribuire all’amministratore di sostegno il compito di fare il testamento per conto della zia.
Che fare dunque?
Se Clia ha conservato la lucidità sufficiente a comunicare la sue ultime volontà, potrà fare lei stessa testamento.
L’importante è che il GT nel decreto di nomina, valutate le circostanze, non estenda alla beneficiaria le limitazioni previste per l’interdetto, al quale è vietato di fare testamento dall’art. 591 Codice Civile.
Va sempre ricordato, infatti, che l’amministrazione di sostegno non limita la capacità di agire, a meno che non sia richiesto dalle esigenze di protezione.
In altre parole, dato che l’art. 409 Codice Civile stabilisce che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza e/o la rappresentanza esclusiva dell’ADS, deve concludersi che, se nel decreto di nomina non siano inserite limitazioni, zia Clia potrà personalmente redigere testamento olografo o farlo nella forma di testamento pubblico davanti a un notaio
Sia l’uno che l’altro saranno perfettamente validi, a meno non si dimostri (con impugnazione da proporsi entro cinque anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie) che il testatore era incapace di intendere o di volere proprio nel momento di redazione del testamento.
Il testamento olografo va scritto di tutto pugno personalmente ed esclusivamente dal testatore su un qualsiasi foglio di carta con una penna, o anche matita, qualsiasi.
Non hanno rilevanza errori grammaticali o di grafia, né grafia tremolante o incerta. L’importante è che la volontà espressa per iscritto sia chiara e che il documento abbia la data del giorno in cui è scritto, l’indicazione del luogo in cui è stato redatto e sia chiuso dalla firma del testatore, che deve essere l’ultima cosa, anche dopo la data.Nel caso di specie, il testamento può essere così scritto:
“Lascio la mia casa a mia nipote Rina, …data…. luogo ………Firma.”
Nel caso specifico, e sempreché zia Clio sia in grado di farlo, forse è bene che il testamento venga fatto nella forma di testamento pubblico da un notaio, ancor prima dell’inizio della procedura di nomina dell’amministratore di sostegno.