Arianna vorrebbe presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno allo scopo principale di poter vendere la casetta di proprietà della madre.
Tale operazione risulta urgente in quanto i costi per il ricovero dell’anziana in una casa di riposo sono nettamente superiori alla pensione e la figlia non può permettersi di affrontare, da sola, tutte le relative spese.
Al momento della compilazione del ricorso però, quando si tratta di indicare il nome di parenti o affuni, Arianna si blocca: non ha da tempo rapporti con i parenti, non intende coinvolgerli in questa procedura.
Dunque, nonostante le difficoltà in cui versa la madre, Arianna è pronta a rinunciare alla presentazione del ricorso piuttosto di dover indicare l’esistenza di parenti o affini.
Come risolvere il problema?
Arianna può presentare il ricorso riservandosi di elencare parenti e affini solo se il giudice riterrà assolutamente necessario sentirli per le finalità del procedimento, spiegando al momento della audizione perché i rapporti si sono interrotti da ormai troppi anni ovvero indicando in ricorso che lei è l’unica parente diretta della beneficiaria o dando le giustificazioni che ritiene dovute.
Va sempre ricordato che spetta al Giudice Tutelare, esaminate le ragioni della domanda, stabilire quali sono le persone da sentire per avere le informazioni utili a elaborare un decreto adeguato al caso concreto.
Quando lo stabilisce?
Nel momento in cui fissa con decreto la data dell’audizione del ricorrente e del benficiario (e il decreto andrà notificato a parenti o affini a cura del ricorrente) ovvero nel corso del procedimento (e la comunucazione avrà luogo a cura della cancelleria).