Livio è stato nominato da poco amministratore di sostegno del nipote.
Quest’ultimo è affetto sin dalla nascita da una particolare sindrome invalidante ed attualmente vive con la madre la quale, però, è ormai troppo anziana per poter provvedere con celerità alle sue esigenze.
Livio ritiene che il bagno dell’abitazione dove vivono i due parenti sia assolutamente inadatto alle esigenze fisiche del nipote, il quale presenta serie difficoltà ad accedere alla vasca da bagno.
Chiede se sia possibile, come amministratore di sostegno, provvedere alla risoluzione della relativa problematica.
Tale tipo di intervento integra sicuramente un atto di straordinaria amministrazione.
Qualora Livio non sia già stato autorizzato a provvedere in tal senso in base al decreto di nomina, egli potrà, con apposita istanza al Giudice Tutelare, chiedere di essere autorizzato a ristrutturare il bagno.
Nell’istanza sarà necessario specificare le esigenze fisiche del beneficiario e ad essa dovranno essere allegati almeno 2 o 3 preventivi.
Ciò consentirà al Giudice di valutare accuratamente la prestazione in rapporto alla situazione finanziaria del beneficiario e di autorizzare i lavori entro un limite di spesa che Livio dovrà rispettare.
Se si fosse trattato di ristrutturazioni deliberate da una assemblea condominiale o di ristrutturazioni urgenti, l’amministratore di sostegno avrebbe potuto affrontare la relativa spesa dandone poi giustificazione nella relazione periodica da presentare al giudice tutelare, allegando adeguata documentazione e chiedendo la ratifica del proprio operato.