Pubblichiamo la nota dell’avv. Marco Vorano di Venezia sull’utilità di combinare l’istituto del trust con l’amministrazione di sostegno.
Non va dimenticato che l’istituto del trust, che non ha avuto per ora larga diffusione nel nostro ordinamento, implica costi di costituzione e gestione che possono renderlo interessante solo quando il rapporto costi/benefici sia davvero favorevole all’interessato.
Tribunale di Milano 20 gennaio 2011 – Trust e Amministrazione di sostegno, quadratura del cerchio per i soggetti deboli? Avv. Marco Vorano – Foro di Venezia – Cendon &Partners
Immaginando un quadro legislativo di sfondo su cui inserire questo connubio di istituti ci si deve riferire alla legge 16 ottobre 1989 n. 364 ratificante la Convenzione dell’ Aja del 1° luglio 1985 e agli artt. 404, 1322 e 2645 c.c.
Validi precedenti giurisprudenziali sono Tribunale di Genova 14 marzo 2006 (www.avvocatidifamiglia.net/contenuti/44/TrusteAmministrazioneSostegno.html), Tribunale di Modena 11 agosto 2006 (www.personaedanno.it), Tribunale di Genova 23 aprile 2009 Tribunale di Bologna 21 maggio 2009 (www.infojuris.it/trib_bo_decreto_21_05_09.htm) e per l’ appunto l’ intestata pronuncia del Tribunale ambrosiano.
I presupposti fattuali per cui l’ utilizzo simultaneo e sinallagmatico dei due istituti è consigliato sono quelli di uno (o più soggetti) deboli in una condizione di difficoltà psicosomatica non così grave da renderli destinatari di provvedimenti ablativi della capacità di agire proprietarii ( o in futuro destinatarii) di un patrimonio di significative dimensioni, con una discendenza difficile(per condizioni fisiche o caratteriali) necessitante una ragionata pianificazione patrimoniale al fine di cercare di garantire un futuro sereno.
I soggetti maggiormente interessati – l’ elenco seguente deve considerarsi non certamente tassativo bensì indicativo – sono: persone afflitte da importanti patologie, non solo malati di mente ma anche soggetti in situazioni fisiche estreme quali per esempio tetraplegici, malati terminali, soggetti anziani (magari lucidi intellettualmente ma con difficoltà motorio/sensoriali), soggetti afflitti da problemi di tossicodipendenza, alcolismo, esemplificando tutte quelle situazioni border line paradigmatiche di un disagio esistenziale che si concretizzano, sostanzialmente, in un’ incapacità di auto amministrazione e quindi di pericolo per la gestione del patrimonio, giovani afflitti da patologie fisico/motorie e soprattutto giovani con genitori molto anziani o anziani senza parenti o con parenti assenti.
Caso 1
(Tribunale Milano) madre affetta da vizio del gioco, preoccupata di non dover subire una eccessiva limitazione delle proprie capacità derivante da provvedimento giudiziario e al contempo, in quanto conscia del proprio problema che verosimilmente se non limitato avrebbe comportato la dispersione della totalità delle proprie sostanze, preoccupata di mantenere integro il proprio patrimonio nonché di trasmetterlo alla propria discendenza;
Caso 2
(Tribunale di Bologna) Soggetto debole, in quanto afflitto da patologia significativa, a cui hanno sempre provveduto – e non solo economicamente – i genitori. Al decesso di questi, il soggetto già beneficiario di Amministrazione di Sostegno si lega sentimentalmente, convivendo more uxorio, con una donna , conosciuta per altro nella struttura di ricovero dove alloggiava assieme al padre e dove quest’ ultima lavorava: dal timore che la relazione sentimentale ( si legge Non si può escludere, ed è anzi verosimile, che la signora Ludmilla D. abbia coltivato il proprio rapporto col signor N. M., oltre che per spirito di servizio ed affetto, anche in vista di una gratificazione non solo morale e nutra aspettative di carattere economico.) non fosse priva di aspetti relativi all’ interesse economico, l’ istanza dell’ Ads di conferire in Trust i beni del proprio beneficiario.
Caso 3
(Tribunale di Genova – 2006) Soggetto affetto da Alzheimer, moglie anziana e figlio invalido al 100%, l’ esigenza di vincolare il proprio patrimonio unitamente a necessità relative alle cure della propria persona nonché alla trasmissione del patrimonio destinandolo alle cure del figlio sfortunato (a tutelare non solo il beneficiario garantendogli il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure e all’ assistenza necessaria ma anche il figlio unico)
Gli esempi chiaramente potrebbero continuare ma è facilmente intuibile come il ricorso al Trust e all’ Amministrazione di Sostegno sia riconducibile all’ esigenza di “blindare” e “pianificare” il proprio patrimonio oltre ad organizzare aspetti extrapatrimoniali come cure, luoghi di effettiva residenza (o degenza), magari aspirazioni filantropiche, lasciti etc.
Da qui l’estrema utilità per perseguire i predetti scopi dell’ impiego interdipendente e contemporaneo del Trust e Ads, i quali han in comune un tratto decisivo: la possibilità di “autoplasmarsi” in modo differente (quindi in modo più efficace) a seconda delle diversità che il caso concreto richiede.
Infatti sia il designante l’ Amministrazione di sostegno quanto il disponente del Trust potranno sempre accompagnare l’indicazione del nominativo suggerito del Trustee o dell’ Ads con la precisazione dettagliata dei criteri gestionali cui gli ultimi una volta in carica dovrebbe attenersi (certo nel caso dell’ Ads trattasi di indicazioni non vincolanti per il GT, ma destinate ad essere ragionevolmente seguite). Ecco la pianificazione. Con un notevole vantaggio la possibilità che tramite il trust la pianificazione sia produttiva di effetti anche dopo la morte del disponente o del beneficiario dell’ Ads.
Il trust apporta l’ elemento della segregazione patrimoniale per il quale i beni conferiti risultano essere, chiaramente in dipendenza della genuinità dello scopo, cristallizzati in una sorta di isola intangibile da parte dei creditori o di terzi estranei all’ istituto, mentre l’ Ads apporta un ulteriore elemento di sicurezza al soggetto: il controllo da parte del Giudice Tutelare, una sorta di “certificazione” di legalità.
In sintesi, un patrimonio blindato e finalizzato secondo i desideri del disponente efficace anche post mortem unitamente al “costante controllo di legalità” da parte del Giudice Tutelare.
E ancora: il trustee potrebbe essere l’ Amministratore di Sostegno oppure il protector oppure il Giudice Tutelare potrebbe richiedere all’ Amministratore di Sostegno relazioni periodiche sul Trust qualora il titolo istitutivo fosse il decreto dell’ Amministrazione di sostegno: una serie di incastri che di per certo aumentano il grado di sicurezza e garanzia della pianificazione effettuata.
Un’ ultima osservazione a sostegno della necessità, ovviamente in casi di particolare criticità e difficoltà, dell’ utilizzo di un Trustee qualificato: l’ amministratore di sostegno, infatti, non sempre possiede quei requisiti di professionalità che il detto incarico comporta, magari è un avvocato poco esperto nelle questioni commerciali magari è un commercialista poco pratico di diritto o addirittura può essere un soggetto senza alcuna specifica competenza ma solo parente del beneficiario. Da qui l’ esigenza di un rapporto stabile e continuativo per tutta la durata dell’ incarico con soggetti di comprovato profilo professionale idonei ad amministrare al meglio quanto in possesso del beneficiario.
Inoltre l’ esperienza insegna che spesso le cancellerie dei Tribunali son letteralmente intasate dalla mole di richieste di amministrazione di sostegno sovente generiche, frequentemente poco dettagliate.
L’ intento è quindi di realizzare una pianificazione esaustiva, onnicomprensiva (all inclusive si direbbe in ambito commerciale) che risponda in modo globale alle esigenze di amministrazione dei beni del soggetto da proteggere nonché alla tutela del risparmio del beneficiario e dei suoi discendenti , una soluzione lungimirante che consenta una sorta di programmazione del destino economico del beneficiario e volendo della sua famiglia e quando ben determinata idonea, al contempo, a sgravare il Tribunale dal peso del procedimento.