1. Rendiconto
Evidenziato il caso della beneficiaria di amministrazione di sostegno con pensione di invalidità e con aiuti temporanei da parte del Comune. Il suo Amministratore di Sostegno ha chiesto ed ottenuto dal Giudice Tutelare l’esonero alla presentazione del rendiconto , tenuto conto della esiguità del patrimonio da amministrare, ampiamente sotto la soglia di povertà.
2. L’Amministratore di Sostegno nella mediazione
Il caso: beneficiario parte in una mediazione. Il suo Amministratore di Sostegno presenta una relazione e richiede un incontro al Giudice Tutelare. Nel frattempo partecipa ad un primo incontro di mediazione, dove gli viene formulata una proposta di accordo, che rifiuta, ritenendola ingiusta. Il mediatore rinvia l’incontro per dar modo all’Ammistratore di Sostegno di riferire al Giudice Tutelare.
L’orientamento: è sempre preferibile illustrare al Giudice Tutelare la situazione, chiedendo le linee guida che l’Amminstratore di Sostegno dovrà seguire. Quindi preferibili istanze motivate che non semplici richieste di colloquio. Nel caso di specie l’Amministratore di Sostegno depositerà una relazione al Giudice Tutelare con queste richieste:
a. l’autorizzazione a partecipare alla mediazione, con l’incarico di addivenire ad un accordo;
b. nominare un avvocato che possa assisterlo in fase di mediazione.
3. L’annotazione nel libro fondiario della nomina di Amministratore di Sostegno
Nel caso di Amministratore di Sostegno con Beneficiario proprietario di beni immobili, è obbligo da parte dell’Amministratore di Sostegno annotare il provvedimento di nomina nel libro fondiario dell’Ufficio tavolare, al fine di renderlo pubblico e scoraggiare eventuali vendite a soggetti terzi del bene immobile, senza la rituale autorizzazione del Giudice Tutelare.
Questa forma di pubblicità si riscontra solo nel sistema tavolare, dove esiste una norma ad hoc (art. 11, lett. b) R.D. 28 marzo 1929 n. 499) che la prevede, diversamente dal sistema pubblicitario nazionale.
4. Spese ordinarie e straordinarie
Differenza tra spese ordinarie e straordinarie. Si suggerisce sempre un’attenta lettura del decreto di nomina, che già indica le linee guida che l’Ammnistratore deve e può seguire. E’ sempre necessario verificare la spesa che si vuole sostenere con l’entità del patrimonio da amministrare.
Può essere già inserita nel decreto di nomina dal Giudice Tutelare la soglia di spesa massima che l’Amministratore di Sostegno può utilizzare in autonomia. In caso quindi di altre necessità, straordinarie, sarà cura dell’Amministratore di Sostegno presentare apposita relazione al Giudice Tutelare per l’autorizzazione al compimento di quegli atti straordiani che l’Amministratore di Sostegno indicherà nell’istanza.
Il progetto di vita che ciascun Amministratore di Sostegno ha per il proprio Beneficiario deve essere sempre in primo piano.
5. Quale Tribunale per l’apertura di una Amministrazione di Sostegno
Il caso: la mamma di una ragazza, autistica, ora diventata maggiorenne. Cittadinanza albanese, vive già da tre anni in Città.
La testimonianza: una partecipante al Gruppo di lavoro porta il suo caso personale: lei è Amministratore di Sostegno di una zia, cittadina inglese, ma residente in Città. E’ qui che è stata aperta l’Amministrazione di Sostegno. Si ritiene quindi, che sulla falsariga del caso, l’Aministrazione di Sostegno per la ragazza albanese possa essere aperta presso il locale Tribunale.
Vero è anche che la questione necessita di altri e ulteriori approfondimenti.
6. Richiesta degli atti dell’amministrazione di sostegno da parte dei Familiari
La richiesta da parte dei Familiari degli atti propri dell’Amministrazione di Sostegno può essere fatta con apposita istanza al Giudice Tutelare, motivando al Giudice Tutelare la richiesta.
Rita Dagiat, operatore dello Sportello di Trieste