Pubblichiamo quello che consta essere il primo decreto di liquidazione di un’indennità da erogarsi a favore dell’Amministratore di Sostegno in un caso che prevedeva incapienza di risorse in capo al beneficiario deceduto.
La Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, n. 25/2016 (cd. Legge di stabilità 2017), all’art. 9 comma 10 (Salute e politiche sociali) ha infatti sancito:
Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
<<1 bis.Nei casi in cui il giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 379 del codice civile, disponga l’assegnazione di un’equa indennità all’amministratore di sostegno, l’Amministrazione regionale, in presenza di una condizione economica incapiente dell’amministrato, provvede a contribuire al rimborso delle spese da questo sostenute per l’impegno profuso.>>;
b) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è inserita la seguente:
<<b bis)i requisiti, i criteri e le modalità per l’attuazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1 bis;>>.
Ancorché manchino i decreti attuativi che dovranno prevedere le modalità di accesso al fondo stanziato per questa tipologia di interventi, il Giudice Tutelare di Trieste, precursore, ha ritenuto correttamente di poter liquidare un’indennità ai sensi della Legge regionale 19/2010, come modificata dalla Legge Regionale di stabilità.
Ora la parola passa all’Ente che dovrà valutare il contenuto del provvedimento, rapportarlo ai criteri direttivi della legge che postula la possibilità di un “rimborso spese” (difficilmente documentabile) e conseguentemente dare riscontro alle richieste di pagamento che via via si faranno più frequenti.
Alleghiamo Istanza e Decreto con le debite omissioni.