Si presenta allo sportello di AsSostegno l’ex marito di una donna, beneficiaria di a.d.s., raccontando che corrisponde alla moglie separata più di quanto determinato in base alla sentenza di separazione.
Amministratore di sostegno della donna è il figlio – lei non avrebbe accettato il marito come a.d.s. – , ma è l’ex marito che si prende materialmente cura di lei, anche venendole incontro nei suoi desideri, talvolta costosi.
Ora quest’uomo domanda se il Giudice tutelare gli può riconoscere patrimonialmente qualcosa per tali frequenti e sostanziosi esborsi; in particolare, vorrebbe evitare che la moglie rimanesse comproprietaria di una casetta che egli ha costruito e in cui egli stesso abita.
Il nostro consulente, dott. Giacomo Busilacchio, ex Notaio, ci aiuta nella risposta:
Quanto il marito versa spontaneamente alla moglie, in più rispetto a contributo al mantenimento determinato dalla sentenza di separazione consensuale, non è soggetto a restituzione né a rimborso, trattandosi di adempimento di una obbligazione naturale, versato in esecuzione di un dovere morale o sociale, come tale disciplinato dall’art. 2034 Codice Civile.
Il figlio a.d.s. farebbe bene anche a far presente per iscritto al marito, facendosi magari rilasciare un’apposita ricevuta, che ciò che viene versato in più viene accettato e considerato come adempimento volontario di obbligazione naturale ex art. 2034 Codice Civile non soggetta a ripetizione.
Al marito poi è stato detto che il Giudice tutelare non ha alcun potere di regolare i rapporti patrimoniali tra i due ex-coniugi e che ogni eventuale ulteriore pretesa (compresa quella relativa alla casa di comproprietà) potrebbe essere oggetto di una richiesta di modifica delle condizioni di separazione oppure essere valutata nella procedura di divorzio, che egli ha detto di voler promuovere.