E’ opportuno dare risalto ad un ulteriore provvedimento del Giudice Tutelare emesso in tempi di emergenza sanitaria.
Il vigente Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” prevede il rinvio delle udienze civili e penali ed include misure stringenti finalizzate ad evitare il contatto interpersonale diretto fra operatori della giustizia e l’utenza.
La norma tuttavia prevede talune eccezioni, volte a garantire il funzionamento dell’apparato giustizia, nei procedimenti più urgenti ed indifferibili.
L’art. 2, lettera g, numero 1, del Decreto Legge citato contempla appunto il rinvio a data successiva al 31 maggio 2020 delle udienze civili e penali fatta eccezione, fra gli altri, per “i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute”.
Il successivo Decreto Legge n. 18/2020, ha sostanzialmente replicato, all’art. 83, le disposizioni già rese in precedenza.
L’allegato decreto di nomina – emesso dal Giudice Tutelare di Trieste sulla scorta di altri provvedimenti di contenuto conforme già commentati – contempera, armonizzandole, le necessità di mantenere le distanze interpersonali (decongestionando l’affluenza presso le cancellerie e le aule) con i bisogni di protezione dei soggetti deboli, caratterizzati, ancor più in questo momento storico, da connotati di urgenza.
Nel caso in esame il decreto provvede a nominare un amministratore di sostegno provvisorio, senza aver fatto luogo in via istruttoria all’audizione del beneficiando: l’ incombente è stato infatti rinviato a tempi migliori e ritenuto evidentemente non prevalente rispetto alle esigenze di immediato intervento dell’amministratore di sostegno, in una situazione personale critica del soggetto debole, ampiamente documentata in sede di ricorso.
L’attenzione va richiamata sulle disposizioni finali del decreto, che ci si augura possano costituire patrimonio di buone prassi da ereditare ed applicare anche all’esito di questa emergenza sanitaria.
In particolare il Giudice Tutelare conferisce all’amministratore di sostegno due poteri specifici:
a) la possibilità, meglio l’onere, di prestare giuramento telematico mediante il deposito di atto firmato digitalmente e contente la formula solenne di cui all’art. 349 c.c. “giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l’ufficio di amministratore di sostegno”. La previsione, invero, è di facile applicazione per tutti quei casi nei quali si procede a nominare un amministratore di sostegno esterno al nucleo famigliare, che sia avvocato e pertanto abilitato all’accesso telematico al fascicolo e dotato di firma digitale. Tuttavia, qualora questa circostanza non fosse applicabile, nei casi di nomina di un soggetto non munito di questi strumenti, altri Giudici Tutelari, altrettanto operosamente, hanno fissato l’udienza di giuramento in data successiva al 31 maggio 2020, autorizzando tuttavia l’amministratore di sostegno ad operare immediatamente e considerandolo dunque immesso nei poteri e nelle responsabilità proprie dell’ufficio, sin dalla data di comunicazione del decreto di nomina.
b) considerata altresì la qualità di pubblico ufficiale dell’amministratore di sostegno – qualità sempre più confermata dalle pronunce in materia penale – il Giudice Tutelare mutua le disposizioni dell’art. 23, comma 1, del d.lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) che recita: “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato“. Di fatto dunque l’amministratore di sostegno sarà autorizzato ad attestare la conformità di una copia cartacea a quella contenuta nel fascicolo informatico.
Cionondimeno merita un plauso un’ulteriore disposizione del Giudice Tutelare contenuta nell’allegato decreto che suona a monito diretto alla Pubblica Amministrazione, Enti o soggetti pubblici o privati (Banche e Poste comprese!). Questi vengono formalmente invitati a “consentire all’amministratore di sostegno la piena esplicazione delle proprie prerogative”: un invito che pare ordine dell’autorità, reso ex art. 344, comma 2, c.c.: “Il Giudice Tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni”. La disposizione in esame, unita al carattere dinamico delle autorizzazioni contenute nel decreto – che estendono i poteri dell’amministratore anche agli atti strettamente necessari e collegati per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo già autorizzato (Cass. Civ. n. 10654/2011)-, permette di ritenere illegittimo e financo punibile ogni comportamento ostruzionistico, attuato dagli enti pubblici e privati, omissivo e diretto a non agevolare l’operato dell’amministratore di sostegno sulla scorta di eccezioni di carattere burocratico o regolamentare, incompatibili con le esigenze di celerità e snellimento delle procedure.
avv. Matteo Morgia