Nel caso in cui all’amministratore di sostegno sia stato conferito il potere di esprimere, in nome e per conto del beneficiario (per l’ipotesi in cui questi si trovi nell’impossibilità a farlo personalmente), il consenso informato ai trattamenti e accertamenti sanitari, a lui spetta il compito di procedere alla ricostruzione della volontà dell’incapace rispetto al prospettato intervento medico.
Tale attività può essere resa più agevole dalla circostanza che il beneficiario abbia, in passato, espressamente dichiarato di consentire o meno a determinati trattamenti terapeutici (volontà espressa), ma all’amministratore può essere attribuito anche il compito di comunicare la volontà presunta del beneficiario, nei casi in cui lo stile di vita, la personalità, le convinzioni etiche e religiose, culturali e filosofiche del beneficiario stesso suggeriscano in quale direzione egli si sarebbe orientato rispetto alla scelta di cura.
Autorità: Tribunale Reggio Emilia
Data: 24 luglio 2012
Numero:
Parti: –
Fonti: Redazione Giuffrè 2012
Classificazione
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO