Nel caso di alcool dipendenza l’amministratore di sostegno può assistere il beneficiario nell’affrontare un percorso terapeutico – Trib. Varese 20/6/2012
L’ambito di prevalente applicazione dell’amministrazione di sostegno è quello relativo all’anziano e alla sua difficoltà di tutelare autonomamente i propri interessi a causa dell’età avanzata o delle malattie che possono colpirlo.
Tuttavia, accade sempre più di frequente che vengano portati all’attenzione del giudice tutelare situazioni in cui la fragilità psico-fisica di una persona sia correlata a condizioni di dipendenza patologica (dall’alcool, dal stupefacenti, dal gioco, ecc).
Il caso della persona alcoldipendente è stato oggetto del decreto del Tribunale di Varese del 20 giugno 2012: qui viene tratteggiata – con una chiara distinzione dei poteri di rappresentanza esclusiva e di assistenza necessaria – una ulteriore funzione dell’amministratore di sostegno ossia quella di organizzare e sostenere, con il coinvolgimento del beneficiario e la partecipazione dei servizi sociali territoriali, un percorso di disintossicazione dall’alcool.