Può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno a favore dell’anziano a rischio di circonvenzione. Trib. Milano 20/4/2007
L’anzianità non è una malattia né costituisce da sola una condizione che possa giustificare una amministrazione di sostegno.
Vi sono però situazioni nelle quali l’anziano, seppur ancora dotato di autonomia e abilità, può, anche temporaneamente o parzialmente, avere un decadimento delle proprie facoltà intellettive o volitive tale da condurlo ad una gestione confusa delle proprie finanze; in tale contesto egli rischia di essere esposto alle attenzioni di chi, in mala fede, lo può avvicinare approfittando della sua fragilità: ecco allora che frequenti e immotivati prelievi o l’emissione ingiustificata di assegni possono essere il segnale di una condotta illecita a suo danno; in questi casi la nomina tempestiva di un amministratore di sostegno può offrire all’anziano una protezione adeguata a ben tutelare i suoi interessi.