Un Comune chiede informazioni su chi debba proporre ricorso per l’amministrazione di sostegno quando un anziano, residente nel territorio del Comune, sia nello stesso tempo ospite di una Casa di Riposo.
A chi spetta proporre il ricorso? Al responsabile dei Servizi Sociali del Comune o al Direttore della Casa di Riposo?
Entrambi POSSONO farlo.
Entrambi DEBBONO sentirsi chiamati a farlo, perché l’art 406 del codice civile non distingue tra “pubblico” e “privato” quando chiama in causa i Responsabili dei Servizi, che hanno in cura o in carico la persona, quali soggetti legittimati a presentare ricorso al giudice tutelare.Nel caso proposto, però, dobbiamo considerare che non è la “residenza” nel comune che consente “di scaricare” l’onere di presentare il ricorso ai Servizi Sociali del Comune stesso; piuttosto è la CONOSCENZA diretta della situazione personale e patrimoniale dell’anziano, inserito in una casa di riposo, che dovrebbe far prevalere l’obbligo di proporre il ricorso da parte del Dirigente della casa di riposo stessa.
Pensare, in casi del genere, a un “conflitto di competenze” o a un “palleggiamento di oneri” è abbastanza triste.
Pensare, invece, a una concorrenza virtuosa di responsabilità e solidarietà dovrebbe mettere Comune e Casa di riposo “in gara” per proporre il ricorso o, ancor meglio, per collaborare nel prepararlo. Come?
Il Comune fornisce alla Casa di Riposo i documenti di competenza e il Direttore chiede la relazione al medico, redige e firma il ricorso e lo deposita.
Questo e non altro è nello spirito della legge!