Decreto della corte d’appello emesso in sede di reclamo – ricorso per cassazione ex art. 111 cost. – inammissibilità
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 10187 del 10 maggio 2011 ) ha affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, in sede di reclamo, in tema di RIMOZIONE e SOSTITUZIONE ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell’amministrazione.
Ricordiamo che a mente della Cass. Civ. 23 giugno 2011 n. 13747 è altresì inammissibile anche il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di DESIGNAZIONE O NOMINA di un AdS: nel corpo della motivazione si evidenzia il caso che aveva suscitato il ricorso e che vedeva contrapposti due fratelli. Il Giudice nella scelta aveva privilegiato la figlia (del beneficiario) piuttosto che il figlio, per le “conclamate attitudini al sostegno del genitore, mentre il figlio aveva rivelato solo aspettative di carattere ereditario, che nulla quindi c’entravano con il criterio guida enunciato dall’art. 408 cod civ. dell’interesse del Beneficiario.