Il giudice tutelare ha il compito di conferire i poteri all’amministratore di sostegno.
Il beneficiario ed il coniuge lamentano una sorta di “eccessiva delega” conferita all’amministratore di sostegno, persona estranea al nucleo familiare, che potrebbe sostituirsi al beneficiario, stando alla lettera del decreto in questione, in tutti gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio. Ciò violerebbe, secondo i ricorrenti, gli artt. 409 e 410 c.c. e gli artt. 1, 2 e 12 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
La Corte di Cassazione pare mettere in luce due aspetti:
- ribadisce che la valutazione circa il conferimento o la modifica dei poteri all’AdS spetta alla valutazione del Giudice Tutelare;
- il mutamento delle condizioni di salute e/o di vita del beneficiario sono i presupposti per l’eventuale modifica dei poteri conferiti all’amministratore di sostegno.
Mentre alcuni soggetti ( il beneficiario stesso, il coniuge ,la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il Pubblico Ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali ) POSSONO indicare al Giudice Tutelare l’intervenuta modifica delle condizioni di salute e/o di vita, l’amministratore di sostegno ha un DOVERE in tal senso. Il Giudice Tutelare, poi, valuterà se il mutamento delle condizioni di salute e/o di vita, siano tali da giustificare la modifica dei poteri e provvederà di conseguenza.
Da ciò il carattere duttile, flessibile, adattabile dello strumento a protezione delle persone deboli, strumento che non contrasta, ma viceversa esalta, i principi contenuti nella Convenzione di New York sui diritti delle persone.
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