Con recente ordinanza interlocutoria del 26.8.2020 è stata rimessa al Primo Presidente della Suprema Corte la questione relativa alla competenza a decidere sui reclami avverso i decreti del Giudice tutelare in materia di amministrazioni di sostegno.
Come è noto, per un decennio la giurisprudenza in modo costante era solita effettuare una distinzione tra i provvedimenti del G.T., aventi carattere decisorio, per i quali competente era la Corte d’Appello, e i provvedimenti gestori riguardanti l’amministrazione concreta, per cui era competente il Tribunale in composizione collegiale.
Solo per i primi (provvedimenti di apertura e chiusura dell’AdS), assimilabili ontologicamente alle sentenze di interdizione e inabilitazioni, era ammesso il reclamo in Corte, mentre per i secondi (es. scelta della persona dell’amministratore, autorizzazioni relative alla gestione del patrimonio…), in quanto non idonei a incidere sullo status o sui diritti fondamentali della persona del beneficiario, era competente il Tribunale in composizione collegiale.
Recentemente però la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in senso difforme rispetto all’orientamento tradizionale, ritenendo che l’art. 720 bis co. II cpc è norma speciale rispetto all’art. 739 cpc con la conseguenza che, in ogni caso, il reclamo va proposto alla Corte d’appello, avendo il legislatore voluto concentrare le impugnazioni in materia presso la Corte territoriale (Cass. 11.12.2019 n. 32409).
Correttamente è stata pertanto trasmessa al Primo presidente la questione, vista l’importanza della materia e la sempre maggiore centralità dell’istituto dell’AdS, con tutte le sue ricadute anche processuali.
Avv. Filippo De Luca