L’art. 720 bis c.p.c. sancisce che: “Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegnosi applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo innanzi alla Corte d’appello a norma dell’art. 739. Contro il decreto della Corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per Cassazione“.
Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 720 bis e 739 c.p.c. non risulta, tuttavia, chiaro se il reclamo possa essere proposto avverso qualsiasi provvedimento del Giudice Tutelare ovvero se tale strumento processuale sia riservato a determinate categorie di provvedimenti.
Il problema ha coinvolto di recente la Corte d’Appello di Bologna che ha emesso due decreti decisamente contrastanti.
Andiamo ad analizzarli.
Un procedimento viene promosso dalla sorella di un beneficiario, la quale, a seguito della nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo famigliare, propone reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, chiedendo la sostituzione dell’a.d.s..
In risposta a tale richiesta, con decreto del 16 maggio 2014, la prima sezione civile della Corte d’Appello di Bologna dichiara il reclamo inammissibile; richiamandosi alle precedenti sentenze della Corte di Cassazione, essa effettua una distinzione fra provvedimenti che aprono o chiudono un’amministrazione di sostegno e provvedimenti di designazione/nomina/sospensione/revoca dell’a.d.s.; secondo la Corte solo i primi avrebbero carattere decisorio, mentre i secondi sarebbero privi di tale carattere, “configurandosi come interventi di tipo ordinatorio ed amministrativo”; pertanto il reclamo può essere proposto solo avverso i provvedimenti di apertura e chiusura dell’ads essendo gli unici ad avere “contenuto corrispondente alle sentenze in materia d’interdizione ed inabilitazione a norma delle disposizioni dei precedenti artt. 712 e ss. c.p.c., espressamente richiamati dal primo comma del su citato art.720 bis c.p.c.” ed essendo “idonei ad incidere su diritti e facoltà della beneficiaria“.
Ma solo una settimana prima, il 9 maggio 2014, una diversa sezione della medesima Corte di Appello aveva emesso un decreto opposto, pur in una vicenda apparentemente analoga:
la moglie del beneficiario aveva impugnato la nomina di un a.d.s. esterno al nucleo famigliare e proposto reclamo per ottenerne la sostituzione: la Corte non solo aveva dichiarato il reclamo ammissibile, ma era scesa nel merito, disponendo che “non sussistono gravi motivi che consigliano la nomina come amministratore di sostegno di una persona diversa dai famigliari dell’amministrato”(art. 408 c.c.), revocando l’incarico al precedente amministratore di sostegno (un avvocato) e nominando, in sostituzione di quest’ultimo, la moglie del beneficiario.
Le due diverse decisioni, assunte dalla medesima Corte di Appello, possono lasciare disorientati;
occorre prendere atto che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11657/2012, ha statuito che il provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi della norma espressa dall’art. 720 bis cpc, sottolineandone la natura meramente ordinatoria ed amministrativa;
ma non si dubita come possa apparire ingiusto non lasciare ai famigliari la facoltà di contestare subito un’eventuale decisione del Giudice Tutelare che, per quanto attento, potrebbe non aver valutato correttamente gli interessi ed i bisogni del beneficiario, né soppesato adeguatamente i motivi gravi che conducono a giustificare la scelta di una persona diversa dai famigliari stessi (istanze di cui la Corte di Appello di Trieste risulta in taluni casi essersi fatta carico, valutando nel merito la scelta del giudice tutelare).
Al di là delle posizioni assunte dai giudici di secondo grado, non va dimenticato che un decreto di inammissibilità dell’appello non reca un pregiudizio definitivo al diritto (processuale) all’azione, e che lo stesso giudice tutelare può essere sollecitato a modificare la nomina nel prosieguo del procedimento (in tal senso vds anche la nota di Roberto Battaglia, “Amministrazione di Sostegno e procedibilità in Cassazione”, dal sito Personaedanno, 2013 http://www.personaedanno.it)