Nicoletta, beneficiaria di un’amministrazione di sostegno, vorrebbe poter fare una donazione ai suoi figli.
È possibile? E quale ruolo può avere l’amministratore di sostegno?
Occorre esaminare con attenzione il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e verificare se vi siano limitazioni della capacità di agire del beneficiario e per quali ragioni siano state previste.
Se non ci sono, occorre fare altre valutazioni:
in primo luogo, non va dimenticato che la donazione è un atto che impoverisce il patrimonio del donante e potrebbe non essere affatto coerente con il suo interesse;
inoltre, è atto personalissimo e il Giudice Tutelare deve accertare che la persona che intende compierlo sia guidata da un autentico animus donandi.
Trattandosi poi di atto da farsi nella forma dell’atto pubblico, lo stesso notaio dovrebbe verificare l’attuale capacità del donante e la sua libera determinazione.
Infine, anche se nel decreto non fosse prevista alcuna limitazione, l’AdS che si rendesse conto della non piena capacità del donante o di altri condizionamenti, dovrebbe coinvolgere il GT, informandolo della situazione e delle intenzioni del donante, contribuendo a offrire ogni utile elemento per l’adozione di ogni provvedimento idoneo a rendere possibile la donazione o a impedirla, se necessario.
In conclusione la risposta va data valutando la situazione caso per caso.