Sul nostro sito abbiamo già pubblicato due interventi dell’avv. Matteo Morgia in relazione a due provvedimenti emessi rispettivamente dal Tribunale di Udine e di Trieste sul tema della nomina ad amministratore di sostegno ai tempi del coronavirus, che merita un ulteriore approfondimento.
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 405 cc, il Giudice tutelare nomina amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Peraltro l’art. 349 cc, espressamente richiamato dall’art. 411, primo comma cc, stabilisce che “il tutore (ndr l’amministratore di sostegno), prima di assumere l’ufficio, presta davanti al Giudice Tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.”
Pacifico in dottrina che il giuramento costituisce presupposto necessario per l’assunzione dell’ufficio. ( in questo senso si Le Fonti del diritto Italiano, codice civile a cura di Pietro Rescigno, VI edizione, Giuffrè, pag. 530)
Pertanto un amministratore di sostegno è nel pieno dei suoi poteri dopo aver giurato e non prima, seppur regolarmente nominato.
Il problema pratico, che i provvedimenti sopra richiamati (ed uno ulteriore emesso dal Tribunale di Venezia, che a breve commenteremo) risolvono, è infatti il seguente: il Giudice tutelare ha emesso decreto di nomina ed ha fissato udienza per il giuramento che, a causa dell’emergenza sanitaria, non si può tenere, visto il D.L n.11 del 8.3.2020 e successive modifiche ( si rimanda all’analisi di detta normativa contenuta nel secondo intervento dell’avv. Matteo Morgia).
Come si può ovviare a ciò.
Rivediamo per un momento i meccanismi dei due provvedimenti, già commentati.
Il Tribunale di Udine ha risolto il problema nei seguenti termini:
“Dispone che sino alla celebrazione del giuramento, che si rinvia all’udienza del 10.06.2020 ore 10.20 l’amministratore di sostegno si intenderà immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in ogni sua parte.”
In buona sostanza il Giudice Tutelare – vista l’urgenza insita nell’emergenza epidemiologica e avuto riguardo all’indifferibile necessità di protezione patrimoniale e personale del beneficiario (senza però specificarne i concreti motivi di urgenza) – ha immesso l’Amministratore di Sostegno nei suoi poteri senza il giuramento, fissandolo ad una udienza successiva.
Con questo provvedimento l’Amministratore di Sostegno potrà essere operativo, esibendo il decreto di nomina e provvedimento sopra richiamato.
Il Tribunale di Trieste invece ha risolto il problema in maniera diversa nel seguente modo:
“Rappresenta che in caso di allegate e comprovate urgenze legate alla indifferibile necessità di protezione patrimoniale e personale del beneficiario, l’amministratore di sostegno potrà chiedere di essere immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina mediante giuramento cartolare, che verrà poi rinnovato alla cessazione dell’emergenza in atto.”
Nel provvedimento triestino l’udienza viene rinviata ad una data, in cui si spera l’emergenza sanitaria sarà risolta o almeno rientrata dall’attuale drammaticità; peraltro, con il passo sopra riportato, il Giudice Tutelare, qualora ci siano ragioni specifiche d’urgenza, invita l’Amministratore di Sostegno a chiedere – evidentemente mediante apposita istanza – di poter giurare a mezzo formula d’impegno a svolgere le funzioni d’Amministratore di Sostegno (c.d giuramento cartolare), al fine di essere immesso nelle sue funzioni.
In questo secondo esempio, l’Amministratore di Sostegno opererà esibendo il decreto di nomina, il provvedimento ora richiamato e la formula d’impegno.
Ancora una considerazione. L’Amministratore di Sostegno, nominato ma impossibilitato a giurare, deve – a mio parere – svolgere delle indagini, ovviamente sommarie, per verificare se sussistano oppure no motivi d’urgenza per chiedere di giurare con la formula d’impegno: sentendo per esempio, via telefono o via email, il beneficiario stesso o la sua rete per capire nel concreto se ci siano urgenze indifferibili da affrontare.
E’ evidente che l’emergenza sanitaria non permette di svolgere le normali attività che scaturiscono da una nomina, per esempio incontri di rete, accesso in banca/posta, ecc.
Passiamo ora all’ultimo provvedimento sul punto rintracciato ed è quello del Tribunale di Venezia che ha così ha risolto la questione:
“Il Presidente… dispone nell’ambito della turnazione programmata il G.O.P. in servizio presso il Tribunale di Venezia provvederà a raccogliere il giuramento degli amministratori di sostegno da remoto mediante utilizzo del sistema già in uso, ossia a mezzo Skype.”
Provvedimento molto semplice nel quale l’udienza viene svolta mediante videoconferenza, risolvendo il problema dell’impossibilità di tenersi l’udienza tradizionale.
In conclusione, a parere di chi scrive, tra i tre provvedimenti esaminati, quello triestino è quello più vicino alla normativa dell’emergenza.
Infatti è l’unico che ritiene necessario valutare l’urgenza del singolo caso e solo se sussiste una indifferibile necessità di protezione patrimoniale e personale del beneficiario autorizza il c.d giuramento cartaceo.
Non va dimenticato che la ratio delle norme in tema di emergenza sanitaria è quella di evitare i contatti, e quindi non solo quelli che inevitabilmente si realizzerebbero durante un’udienza, ma anche quelli che l’amministratore di sostegno nominato – senza un preciso vaglio – porrebbe in essere nell’adempimento delle sue mansioni.
Insomma il “restiamo a casa” vale a 360°.
avv. Gioacchino Boglich