a cura dell’avv. G. Boglich
È sempre necessario il consenso al trattamento medico sanitario espresso dall’amministratore di Sostegno in nome e per conto del beneficiario?
“l’intervento del sanitario appare necessitato ed il medico è autorizzato ad intervenire (a norma degli artt. 2045 c.c e 54 cp) a prescindere dal consenso espresso dal paziente, in quanto lo stesso si trova in stato di necessità.” (Trib. Modena dd27.11.2015)
Il Giudice Tutelare doveva decidere se nominare un Amministratore di Sostegno per dar modo a quest’ultimo di dare il consenso informato per un urgente intervento sul beneficiario.
Or bene il Giudice ha respinto la richiesta, ritenendo che i sanitari – visto lo stato di necessità – potevano sicuramente effettuare l’intervento senza alcun consenso.
Principio, quest’ultimo, confermato – seppur in via incidentale – anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2854/2015.
In via più generale si richiama l’attenzione sul provvedimento dd 24.07.2012 del Tribunale di Reggio Emilia dove, invece, il Giudice tutelare riteneva necessario autorizzare l’Amministratore di sostegno “in relazione all’eventualità di un ulteriore peggioramento delle condizioni respiratorie della beneficiaria con arresto respiratorio, ad esprimere, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso informato alle cure con sole terapie palliative.”
Interessante notare che in quest’ultimo caso, la beneficiaria sentita dal Giudice tutelare non era stata in grado di esprimere alcun indicazione su che tipo di terapie le potessero venir sottoposte.
Il Magistrato quindi sentiva alcune persone vicine alla beneficiaria, le quali riferivano che quest’ultima – quando era ancora in condizioni di salute per poterlo fare – aveva dichiarato di non voler essere sottoposta a terapie invasive.
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