Paolo da molti anni convive con la sua compagna, già vedova e con una figlia. Anche se mai sono convolati a nozze, egli considera questa proprio la sua famiglia.
Paolo però teme che, per qualche sua futura necessità, la “moglie” non possa assisterlo appieno, come invece vorrebbe, non avendo la possibilità di poter decidere in Sua vece.
E perché no … magari di “amministrarsi a vicenda” nel caso di necessità dell’Uno o dell’Altra.
Già oggi il convivente more uxorio può essere nominato amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare (ex art. 408 c.c.).
Sempre il medesimo articolo prevede la possibilità di indicare preventivamente la persona che si vorrebbe fosse nominata amministratore di sostegno, anche se l’indicazione non vincola il Giudice Tutelare che deve seguire nella scelta il criterio fondamentale dell’interesse del Beneficiario.
La preventiva designazione comunque, per essere valida, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Non è sufficiente, stante l’art. 408 C.C., una semplice scrittura privata.