La persona che dilapida il proprio patrimonio per acquisti superflui o non necessari può essere assistito da un amministratore di sostegno – Trib. Varese 3/10/2012
Il decreto del Tribunale di Varese del 3 ottobre 2012 si occupa di un caso che un tempo sarebbe stato definito di “prodigalità” (art. 415 c.c.).
Secondo la dottrina, per “prodigalità” si intende la spinta patologica che menoma la capacità del soggetto di stimare il significato economico dei propri atti e che lo spinge a dilapidare il proprio patrimonio.
Il fenomeno in esame è quello dello shopping compulsivo, che vede i soggetti coinvolti acquistare beni di poco valore ma in quantità eccessive, affrontando spese superiori alla propria capacità economica.
Anche nel caso di shopping compulsivo, così come per l’alcoolista, si ravvisa una dipendenza che raggiunge livelli così forti da non poter più permettere al soggetto di comprenderne la gravità. Il soggetto non è quindi più in grado di tutelare i propri interessi poiché impegnato solo nel continuo acquisto.
Assieme alla nomina di un amministratore di sostegno, il giudice tutelare, al fine di ricostruire il giusto equilibrio patrimoniale, il corretto rapporto col denaro e la propensione al risparmio, ha prescritto un vero e proprio percorso riabilitativo, prevedendo opportunamente l’intervento di uno psicoterapeuta, del medico curante e del servizio territoriale contro le dipendenze.