Capo II: DELL’INTERDIZIONE, DELL’INABILITAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (1)
(1) Parole così modificate dalla Legge 9 gennaio 2004, n.6.
Art. 712.
(Forma della domanda)
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e’ proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Art. 713.
(Provvedimenti del presidente)
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo’ con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioe’ senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art. 714.
(Istruzione preliminare)
All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo’ disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.
Art. 715.
(Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando)
Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non puo’ presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 716.
(Capacita’ processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando)
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e’ stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 717.
(Nomina del tutore e del curatore provvisorio)
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente e’ nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finche’ non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo’ revocare la nomina, anche d’ufficio.
Art. 718.
(Legittimazione all’impugnazione)
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o di inabilitazione puo’ essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Art. 719.
(Termine per l’impugnazione)
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se e’ stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. Art. 720.
(Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione)
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi’ impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. Art. 720-bis. (1)
(Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 9 gennaio 2004, n.6.