Servono almeno due requisiti, il primo, soggettivo, consiste nella presenza di una infermità o di una menomazione fisica e psichica, il secondo, oggettivo, consiste nella effettiva incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi. Cass 4 febbraio 2014, 2364.
Il caso: il Tribunale di Sulmona aveva aperto una amministrazione di sostegno a favore di una persona anziana affetta da ipoacusia, da difficoltà nell’articolazione e da Morbo di Parkinson nominando amministratore di sostegno un avvocato, ossia un membro estraneo alla famiglia, a causa del clima di contrasto endofamiliare;
la Corte di Appello dell’Aquila aveva respinto il reclamo avverso detto provvedimento proposto ex art 720 bis cpc;
la Corte di Cassazione, infine, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione della Corte di Appello, perché diretto sostanzialmente a ottenere un riesame del materiale probatorio, non consentito al giudice di legittimità; ha quindi ritenuto corretta la pronuncia dei giudici di primo e secondo grado, ribadendo che i requisiti per l’amministrazione di sostegno, valutati dai giudici di merito anche sulla base della documentazione sanitaria, erano frutto di un duplice accertamento: il primo concernente la sussistenza di una infermità o menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo), il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).
Occorre però precisare che detti requisiti, pur indispensabili, non comportano automaticamente l’adozione di una misura di protezione, spettando sempre al giudice tutelare valutare se essa può, in concreto, essere realmente l’unica misura necessaria per l’assistenza o la rappresentanza del Beneficiario in relazione alle esigenze da soddisfare o agli atti da compiere.