Il sostegno che viene affidato al beneficiario non può cessare per causa dovuta alla morte dell’amministratore di sostegno. Sarà il giudice tutelare a procedere alla nuova nomina –Trib. Roma 21/9/2005
L’amministrazione di sostegno non può cessare a causa della morte dell’amministratore di sostegno.
La scomparsa di quest’ultimo non fa venire meno la necessità di protezione del Beneficiario.
In tal caso il Giudice Tutelare provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo amministratore scegliendolo, ove possibile, nella cerchia dei familiari; dovrà sempre essere guidato nella scelta dall’esclusivo interesse del Beneficiario e potrà nominare una persona ritenuta idonea in forza dei legami di fiducia e conoscenza che la uniscono al Beneficiario.