In caso di interventi medici sul beneficiario che non sia in grado di prendere decisioni per se stesso, sarà l’amministratore di sostegno ad esprimere il consenso informato – Trib. Milano 5/4/2007
Il consenso informato è idoneo a legittimare, al di fuori dei casi di necessità e urgenza, un trattamento sanitario; si tratta di un atto personalissimo che deve essere espressione di una volontà libera e consapevole; nel caso in cui una persona non possa prestarlo per incapacità, il consenso informato può essere dato dall’amministratore di sostegno in rappresentanza del beneficiario.
L’amministratore di sostegno esprime un consenso non “per” o “al posto”, bensì “con” il beneficiario, esprime cioè la volontà che l’interessato stesso avrebbe espresso se non si fosse trovato nell’impossibilità di manifestarla.