A cura dell’avv. G. Boglich
La questione che si vuole brevemente approfondire è verificare se è ammessa la nomina di due amministratori di sostegno per un unico beneficiario o, in alternativa, la nomina di un ausiliario, al fine di poter rafforzare il sostegno da dare al Beneficiario stesso
Secondo il Tribunale di Modena “quando particolari esigenze lo richiedono, è ammissibile nominare amministratore di sostegno un professionista di fiducia del giudice per tutti gli affari patrimoniali e co-amministratore il collaterale del beneficiario per l’assunzione di ogni iniziativa utile per la cura e per la tutela di esso e per la realizzazione delle sue esigenze esistenziali e di vita quotidiana.” (Trib. Modena 24.10.2005 e Trib. Modena dd. 16.06.2014, che si allegano)
Secondo il Tribunale di Varese, invece, non può essere accolta la richiesta di nomina di un amministratore ed un co-amministratore di sostegno (Trib. Varese decreto 13.07.2010, allegata)
Si possono delineare, in giurisprudenza, due indirizzi:
uno maggioritario, favorevole alla doppia nomina, seppur a certe condizioni, e l’altro minoritario, contrario, che peraltro ammette un sostegno rafforzato al beneficiario nell’autorizzare la nomina di un ausiliario.
I Giudici Tutelari hanno infatti ritenuto che è corretto ammettere una soluzione gestionale a due “in quei casi in cui emerge la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico oppure sul terreno della cura della persona in relazione ad alcune delle operazioni da compiere” (in questo senso si vedano: Tribunale di Trieste, decreto 16.10.2009; Trib. Modena, decreto 24.10.2005; Trib. Genova, decreto 10.10.2006 e Trib. Trieste, decreto 14.01.2008, cit. in il Sole24ore, “stop al co-amministratore, in “www.il sole24ore.com”)
Nel caso trattato dal Tribunale di Modena dd. 24.10.2005 c’era un beneficiario che viveva stabilmente con il fratello, che aveva dato la sua disponibilità di essere nominato amministratore di sostegno, ma che appariva “inidoneo ad una oculata gestione degli affari economico- patrimoniali con evidenti negative ricadute per gli interessi del beneficiario, ma anche propri.”
Il Giudice Tutelare – evidentemente non ritenendo giusto privare il beneficiario della figura positiva di riferimento del fratello – nominava co-amministratore di sostegno il fratello ed amministratore di sostegno una terza persona, quest’ultima con un incarico finalizzato alla gestione del patrimonio del beneficiario, mentre al fratello era demandata la cura.
Sicuramente merita una citazione un successivo decreto del Tribunale di Modena.
Infatti il Giudice Tutelare con tale provvedimento ribadisce l’indirizzo modenese sopra riportato, specificando però meglio l’ambito della sua concreta applicazione, ponendo in evidenza che la nomina di un co-amministratore di sostegno può avvenire non in maniera automatica ma solamente “quando particolari esigenze lo richiedono”, che passa poi a specificare nei seguenti termini:
1) per evitare “l’insorgere (ovvero il procastinarsi) di un conflitto di interesse tra il beneficiario ed amministratore.”
2) dove “si individui la concreta necessità di un riparto di competenze nella gestione dell’amministrazione, determinata dalle individualizzate esigenze riscontrabili nel caso concreto ( come per esempio, per la gestione di cospicui patrimoni, per i quali l’interdizione non appare misura adeguata.”
Dettate le linee guida, il giudice tutelare esamina il caso concreto e stabilisce che: “nella specie, siffatta esigenza non è riscontrabile, la beneficiaria, priva di un patrimonio, è unicamente titolare di pensione di invalidità la cui gestione ed amministrazione non appare problematica né difficoltosa,..”, rigettando quindi la doppia nomina richiesta.
Come detto esiste anche un indirizzo minoritario che nega in radice la possibilità di una co-amministrazione, mi riferisco al provvedimento del Tribunale di Varese dd. 13.07.2010.
Secondo questo provvedimento, non si può addivenire alla nomina di un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega alle figure “di sostegno” tassativamente previste) ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).
Sicuramente non è condivisibile tale indirizzo basato su un approccio formalistico e su una lettura della norme in tema di amministrazione di sostegno non del tutto in linea con la ratio dell’istituto, che dovrebbe dirsi “ispirata alla predisposizione di risposte costruite ad hoc, a seconda cioè di quello che serva, nel singolo contesto concreto, per il bene del soggetto bisognoso” (così in Co-amministratore di sostegno o ausiliario? In www.studiolegaleritarossi.it).
Nel provvedimento citato, che nega la figura del co-amministratore, si può leggere però che “nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare.”
Il Giudice tutelare quindi può nominare un ausiliario o un collaboratore dell’amministratore di sostegno.
L’esame sintetico della giurisprudenza consente di giungere a una breve considerazione finale: seppure i giudici tutelari possano orientarsi in modo diverso, le esigenze del caso concreto possono giustificare la nomina di due amministratori di sostegno con competenze (e responsabilità) distinte oppure la nomina di un amministratore di sostegno che possa avvalersi di ausiliari e collaboratori sotto la sua responsabilità; un’idea da proporre ai giudici tutelari potrebbe essere quella di affiancare al professionista (ad esempio un avvocato) nominato amministratore di sostegno dei Volontari che, da un lato, possono collaborare nello svolgimento di compiti semplici e, dall’altro, possono imparare sul campo e preparasi così a essere nominati in futuro amministratori di sostegno.