Viene Mario, mandato dal suo avvocato, per valutare la necessità di un eventuale ricorso per divenire amministratore di sostegno per la madre, di 94 anni. Questa vive nella sua casa con l’aiuto parziale di una badante e soprattutto supportata da lui stesso, che convive nello stesso stabile e provvede inoltre a tutte le pratiche amministrative, che riguardano gli affitti di alcuni appartamenti; possiede un conto bancario cointestato con la madre. La signora in questione è discretamente autonoma e in grado di capire quello che le viene detto. Certo la convivenza non è sempre facile dato il carattere risoluto della madre ed è necessario spiegarle bene tutto con pazienza, ma c’è un rapporto di fiducia che aiuta il tutto.
La situazione si rivela abbastanza tranquilla; non emergono particolari problematiche, se non quelle dovute ad una avanzata senilità.
Mario viene tranquillizzato, che il suo operato garantisce, al momento, tutte le esigenze di vicinanza e di sicurezza della madre.
Non è dunque necessario chiedere una amministrazione di sostegno.
Ricordiamo che essere anziani non è, di per sè, una infermità o una condizione che rende incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi e, d’altro canto, supportare un genitore anziano non comporta, di per sé, il dover essere nominati amministratori di sostegno dal giudice tutelare.
Il caso si segnala anche per il fatto che Mario è stato mandato allo Sportello da un avvocato: la circostanza ci consente di ribadire che l’eventuale avvio di un procedimento per amministrazione di sostegno non richiede il patrocinio di un legale, nè comporta le spese che una procura legale implicherebbe.