Il decreto di nomina. Il Giudice Tutelare fissa il progetto di vita per il beneficiario, considerando l’amministratore di sostegno (successivamente AdS) la longa manu del beneficiario stesso.
Stabilisce gli atti che l’AdS può compiere magari anche insieme al Beneficiario, pur sempre ove il Giudice Tutelare ne ravveda la possibilità.
L’AdS, soggetto che svolge i compiti a lui affidati dal Giudice Tutelare nei tempi indicati, rispettando le scadenze di presentazione della documentazione richiesta sempre dal Giudice Tutelare, successivamente alla sua nomina.
Si individuano dal decreto di nomina i poteri che l’AdS ha in relazione all’amministrazione ordinaria del patrimonio ed alla organizzazione dell’assistenza, quali autorizzazioni date all’Ads nell’interesse primario del soggetto Beneficiario.
Si evidenzia anche come il decreto di nomina possa essere modificato nel tempo, in seguito agli obiettivi raggiunti e quindi i conseguenti poteri dell’AdS possano cambiare, sempre supportando e/o sostenendo il Beneficiario stesso.
Il rendiconto. La richiesta del rendiconto a fronte, ad esempio, di un’unica entrata, la pensione. L’orientamento è quello di predisporre apposita richiesta al Giudice Tutelare dove l’Ads possa essere esonerato dalla rendicontazione analitica.
Rita Dagiat, operatore dello Sportello di Trieste