Seppur limitatamente alle proprie capacità, il beneficiario ha diritto ad essere ascoltato laddove rilevi situazioni gestionali inadatte all’interno della società di cui è socio di maggioranza Trib. Roma 14/12/2007
Nel caso in esame, l’amministratore di sostegno aveva presentato al giudice una richiesta fatta dal beneficiario: procedere alla nomina di un nuovo amministratore contabile per la società di cui era socio di maggioranza.
Secondo il beneficiario, infatti, ci sarebbe stato un ritardo nell’approvazione del bilancio finale causato dal contabile; tale comportamento avrebbe quindi fatto venir meno il rapporto di fiducia contrattuale.
Il giudice, tuttavia, avendo chiaro il dovere di tutelare le richieste, i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, non ha rilevato comportamenti dannosi tali da dover procedere ad una risoluzione contrattuale anticipata tra il contabile e la società.
Lo scioglimento anticipato, infatti, verrà concesso solo laddove siano presentate prove di comportamenti evidentemente dannosi.