Quando un soggetto esprime lucidamente le proprie volontà per il futuro il giudice tutelare deve rispettarle – Trib. Trieste 3/7/2009
Il codice civile prevede all’art. 408 co. 1 che “l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Nelle sue facoltà, vi è anche la possibilità di decidere anticipatamente come affrontare un decorso particolarmente infausto di malattie o altri accadimenti.
Il connubio tra queste posizioni, prese dal soggetto che versa ancora in uno stato di lucidità è capacità ad autodeterminarsi, è stato accolto dal giudice tutelare di Trieste come meritevole di protezione.
Infatti, così come richiesto dal beneficiando, è la moglie ad essere designata amministratore di sostegno poiché unica in famiglia a comprendere le volontà del marito a non voler essere centro di accanimento terapeutico, preferendo invece lasciare andare la malattia al proprio decorso naturale.