Il console, in qualità di giudice tutelare, può nominare un amministratore di sostegno per l’italiano che vive all’estero senza che vi sia incompatibilità con il suo ruolo di console. Cort. Cost. 51/2010
Secondo l’art 34 del d.P.R. n. 200 del 1967 «il capo di ufficio consolare di prima categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare».
Stando ad un’interpretazione letterale, tuttavia, non potrebbe concludersi che il console, nell’esercizio dell’ufficio di giudice tutelare, possa procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
Ci si pone dunque il problema se la nomina di un amministratore di sostegno da parte del console possa esorbitare dai poteri di quest’ultimo.
La Corte Costituzionale, attraverso una interpretazione estensiva, specifica che l’estesa portata precettiva dell’art. 34, del d.P.R. n. 200 del 1967 non è di ostacolo ad un’ermeneutica che tenga conto anche del mutato quadro normativo intervenuto con la legge 6/2004, la quale offre a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire.
Si ammette dunque, in virtù di un’interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite al console, quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l’amministrazione di sostegno.