Si presenta allo sportello Luigi, figlio di Giulia e figliastro di Mario.
Ci racconta di aver lasciato i genitori dieci anni fa e, a seguito della morte della madre, si deve ora occupare del patrigno, malato di Alzheimer, che non riesce a provvedere autonomamente ai propri interessi e non ha nessun altro su cui contare. Ci chiede se può presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno.
Sì.
Il figlio della moglie rientra nella categoria degli affini.
Sono così definiti dal codice civile i parenti dell’altro coniuge (art.78).I gradi di affinità sono gli stessi della parentela.
Siccome il figlio è parente di primo grado, sarà affine di primo grado del marito della madre.
L’art.406 c.c. consente agli affini fino al secondo grado di presentare il ricorso per nomina di amministratore di sostegno.
Dunque Luigi è legittimato a presentare la domanda al giudice tutelare nell’interesse del patrigno Mario.