Il giudice tutelare
Il giudice tutelare è l’organo designato dal legislatore per esaminare le richieste di amministrazione di sostegno, emettere i decreti di nomina e le successive modificazioni e vigilare sull’amministrazione di sostegno.
In un tribunale, le funzioni di giudice tutelare sono assegnate a uno o più giudici civili, che possono farsi coadiuvare dai giudici onorari (G.O.T.).
Il Tribunale competente per territorio è quello nel cui circondario si trova la residenza o il domicilio del beneficiario.
Poteri-doveri
Prima della nomina dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare esamina il ricorso, ascolta l’interessato, assume le necessarie informazioni, anche attraverso l’audizione dei parenti, l’acquisizione di dati relativi alle condizioni personali e patrimoniali dell’interessato e, qualora ve ne siano i presupposti, nomina l’amministratore di sostegno con decreto motivato.
Dopo la nomina dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare vigila sull’operato dell’amministratore di sostegno e sull’andamento dell’amministrazione, mantenendo un filo diretto con l’amministratore stesso;
ascolta il beneficiario, provvede in caso di dissenso o contrasti tra beneficiario e ads, esamina le relazioni e i rendiconti presentati dall’amministratore di sostegno, provvede sulle istanze dirette al compimento di ulteriori attività, non indicate nel decreto originario, ratifica se del caso gli atti dell’amministratore di sostegno;
può esonerarlo dall’ufficio se divenuto troppo gravoso e, in caso di negligenza o mala gestio, dopo averlo sentito, può rimuoverlo dall’incarico.
Quando vengono a cessare le condizioni per la nomina, il giudice tutelare decreta la chiusura dell’amministrazione di sostegno.
Giudice Onorario
Nell’organizzazione dell’ufficio il Consiglio superiore della Magistratura ha adottato specifiche circolari inerenti l’amministrazione di sostegno stabilendo dapprima che tale materia non potesse essere svolta che dai giudici togati e, in seguito, permettendo al giudice tutelare di farsi coadiuvare, mediante delega di attività specifiche, da un giudice onorario in servizio presso il medesimo tribunale.
Istruttoria
Il Giudice tutelare, prima di provvedere, deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce; assume tutte le informazioni necessarie disponendo, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione;
sente il ricorrente e, ove necessario, i parenti indicati nel ricorso;
in caso di loro mancata comparizione provvede comunque.