Come si contesta la decisione del Giudice Tutelare relativa alla scelta della persona dell’amministratore di sostegno: con reclamo alla Corte d’Appello ex art. 720bis c.p.c. o con reclamo al Tribunale in composizione collegiale?
La Corte di Cassazione ha più volte statuito che la decisione del Giudice tutelare che attiene alla scelta della persona dell’amministratore di sostegno ha natura di atto di amministrazione (o “di gestione”) e pertanto contro di essa non è ammesso reclamo alla Corte d’Appello ex art. 720bis c.p.c.
L’art. 720bis, 2° e 3° comma del codice di procedura civile, aggiunto al Codice dalla Legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno (L. 6/2004), recita: Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739. Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
Reclamabili davanti alla Corte d’appello sono, secondo la Suprema Corte, solo i provvedimenti di carattere “decisorio”, quali quelli che dispongono l’apertura e la chiusura dell’amministrazione di sostegno, assimilabili alle “sentenze”.
Segnaliamo l’ultima decisione in tal senso, la Sentenza pubblicata il 14.7.2017 n. 22693 che ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di Bologna la quale aveva respinto per inammissibilità il reclamo a essa rivolto contro la decisione del Giudice Tutelare di nominare quale amministratore di sostegno una persona estranea alla famiglia, motivata dalla presenza di contrasti tra i parenti del beneficiario.
Verifichiamo così da questa sentenza che la Giurisprudenza distingue, all’interno del medesimo decreto, la decisione con cui il Giudice Tutelare apre l’amministrazione di sostegno a favore di un beneficiario e quella con cui nomina una certa persona come amministratore di sostegno. Sono, secondo la giurisprudenza, due atti distinti aventi natura giuridica diversa.
Il primo è atto che incide sulla sfera giuridica del beneficiario limitando, per quanto a suo favore, la sua capacità d’agire: per questo motivo è assimilato alle sentenze.
La scelta dell’a.d.s. è invece atto di natura “gestoria” o “amministrativa”: la persona dell’a.d.s. potrà, nel tempo, anche cambiare ed anche i suoi poteri potranno essere variati per l’evolvere delle condizioni del beneficiario senza che per questo si debba aprire un’altra amministrazione di sostegno.
Contro la parte “gestoria” del decreto potrà, in base a Cass. 22693/17 (che cita come precedente specifico la sentenza 13.1.2017 n. 784, essere proposto reclamo al Tribunale in composizione collegiale in base all’art. 739 cod. proc. civ. che regola i reclami contro le decisioni del Giudice tutelare in genere.
Un qualche rimedio non è dunque precluso, ma non è praticabile quello specificamente previsto per l’amministrazione di sostegno, bensì quello previsto in genere contro i decreti del Giudice tutelare.
Resta infine la possibilità di far “cambiare idea” al Giudice Tutelare chiedendogli direttamente di rivedere la propria scelta e di sostituire la persona nominata con altra idonea a meglio soddisfare gli interessi del beneficiario: a tal fine opera infatti l’art. 407 cod.civ per il quale i provvedimenti del G.T. sono sempre modificabili o revocabili; è ovvio però che, a tal fine, occorre portare all’attenzione del G.T. nuovi o sopravvenuti elementi o evidenziare aspetti che non erano stati considerati nel provvedimento di nomina.