A cura dell’avv. G. Boglich
Sicuramente sì, visto quanto dispone l’art. 413 cc.
Il Giudice Tutelare di Trieste, con decreto di data 13.03.13, nomina ad una coppia di anziani un unico amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno si adopera, in sinergia con l’assistente sociale ed il Giudice tutelare, a riportare a casa i due coniugi, al momento della nomina erano infatti entrambi ricoverati presso una RSA. Dopo un inserimento nella propria casa non facile, il marito – a seguito di una caduta – dopo un ricovero in ospedale, viene collocato in una casa di riposo, viste le sue precarie condizioni, la moglie rimane invece a casa, con una assistenza domiciliare di alcune ore alla settimana.
Passa il tempo e nel 2015 la moglie esprime la volontà di revocare la propria amministrazione di sostegno, essendo a suo dire in grado di gestire da sola le varie incombenze.
L’amministratore di sostegno quindi predispone e deposita una relazione al Giudice Tutelare, innescando la procedura prevista dall’art. 413 cc.
Il Giudice tutelare delega un giudice onorario per sentire la beneficiaria e, dopo l’audizione, emette un nuovo decreto di nomina sempre a favore del medesimo amministratore di sostegno, modulando però in maniera diversa i suoi poteri, recependo in buona sostanza le richieste della beneficiaria.
Vediamo come sono strutturati i due decreti di nomina di amministratori di sostegno:
il primo attribuiva all’amministratore di sostegno “il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, con rappresentanza non esclusiva, previa informativa, gli atti relativi all’amministrazione ordinaria del patrimonio ed all’organizzazione dell’assistenza, in particolare autorizzava l’amministratore di sostegno a compiere nella qualità di legale rappresentante con poteri non esclusivi” tra l’altro “ di riscuotere ogni somma di denaro spettante alla Beneficiaria ed utilizzare le predette entrate per provvedere alle spese di assistenza, mantenimento e cura della beneficiaria, per provvedere a spese e pagamenti certi, liquidi ed esigibili, ecc.”
Il secondo decreto invece circoscrive “l’attività dell’Amministratore di sostegno … alle seguenti attività: ..la gestione del pagamento della retta della struttura in cui il coniuge è ospite… il compimento di ogni altro atto di ordinaria amministrazione (già ricompreso nel decreto di nomina) che venga espressamente richiesto dalla beneficiaria, ovvero l’assistenza al compimento dello stesso”.
Il punto centrale del secondo decreto consiste nel tener conto… della volontà dell’amministrata, riconoscendo però il permanere, (seppure attenuate) delle esigenze di tutela della beneficiaria (in assenza di un’ampia rete di sostegno), che comportano una modifica parziale del decreto di nomina dd 13.3.2013”; tra le modifiche va segnalato l’esonero dal rendiconto “relativamente alle spese della beneficiaria che non riguardavano i compiti assegnati all’amministratore di sostegno.
In sintesi si può dire che il Giudice Tutelare ha rimodulato la protezione, lasciando maggiore “spazio di libertà” alla moglie che lo chiedeva, mantenendole però l’amministratore di sostegno come riferimento sicuro, in mancanza di una efficace rete di supporto familiare o assistenziale.