Il giudice tutelare deve rispettare le scelte espresse dalla beneficiaria in merito al proprio matrimonio Trib. Roma 13/4/2007
In questo caso, il giudice tutelare si è espresso su un atto che rientra all’interno della sfera dei c.d. atti personalissimi.
Si trattava, infatti, di decidere sulla richiesta presentata dall’amministratore di sostegno per la sottoscrizione dell’atto di separazione consensuale tra la beneficiaria e il marito.
Il giudice tutelare, tuttavia, non autorizza la richiesta presentata avendo appreso la volontà contraria manifestata dalla beneficiaria.
Quest’ultima, seppur malata di sclerosi multipla, aveva mantenuto intatta la propria capacità ad autodeterminarsi.
Per questo motivo il giudice non ha potuto decidere in modo contrario ad una volontà espressa dalla beneficiaria nel pieno delle proprie capacità intellettive e volitive.