L’interesse unico che viene tutelato nella scelta dell’amministratore di sostegno è quello del beneficiario – Cass. 5/6/2013 n. 14190
La scelta di chi possa divenire amministratore di sostegno costituisce uno dei punti più delicati della legge del 2004. Il ruolo preminente nella scelta è rivestito dal giudice tutelare che ha due possibilità: nominare un soggetto estraneo oppure uno degli appartenenti alla cerchia familiare.
Ma, si badi, la scelta avverrà sempre e solo nell’esclusivo interesse del beneficiando. L’articolo 408 co. 1 del codice civile dispone che “Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre o il figlio o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Con la sentenza della Cassazione 5 giugno 2013, n. 14190 si è data conferma all’articolo del codice civile citato. Si legge nel testo che, in quella circostanza, non si sarebbe fatto l’interesse del beneficiario scegliendo come amministratore di sostegno uno dei familiari; gli stessi, infatti, vivevano un momento di affettività contrastata tale da non poter garantire un ambiente collaborativo a favore della beneficiaria.
Dal punto invece prettamente processuale, nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno l’unica parte processuale necessaria è quella del beneficiario. Vane sono quindi le pretese litisconsortili avanzate dai familiari.