Maria Pia, dipendente di un ente pubblico, è stata da poco nominata amministratore di sostegno di una cugina, parente di quarto grado, la quale è stata dichiarata invalida grave.
Va sottolineato che Maria Pia rappresenta l’unica parente in vita per la sua beneficiaria, quest’ultima non ha nessun altro sul quale contare per far fronte alle sue forti necessità.
Oltre alla lontana cugina, l’a.d.s. ha, però, anche tre figli piccoli ai quali badare e necessiterebbe davvero dei permessi retribuiti previsti dalla L. 104/92 per poter provvedere, almeno, a tutti gli adempimenti che sono richiesti ai fini della cura e della gestione della sua amministrata.
Rivoltasi al suo datore di lavoro ha tuttavia appreso che non ha diritto a tali permessi in quanto non è una parente entro il secondo grado. É proprio così?
La legge n. 104 del 1992, all’art. 33 c. 3, prevede espressamente che possano usufruire di tre giorni di permesso retribuito i parenti entro il secondo grado ovvero, se questi hanno superato il sessantacinquesimo anno di età o sono affetti da patologie invalidanti o ancora sono deceduti o mancanti, i parenti entro il terzo grado.
É importante sottolineare che lo stesso articolo prevede un’altra condizione generale, ossia che la persona affetta da handicap grave non sia già ricoverata a tempo pieno.
Qualora, dunque, le circostanze del caso concreto siano le stesse di quelle previste dalla normativa, sarà sufficiente presentare la relativa domanda all’ INPS ed al proprio datore di lavoro assieme alla documentazione certificativa.
A seguito di alcuni quesiti posti dalla Camera di Commercio di Massa Carrara e dal Ministero per i beni e le attività culturali in relazione all’art. 33 c.7 ove si legge che “le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.“, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere n. 4 del 23 ottobre 2009, ha inoltre escluso la possibilità che tali permessi possano essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno, optando evidentemente per un’interpretazione restrittiva delle norme.
Sicché si deve concludere che gli amministratori di sostegno potranno usufruire del diritto in questione esclusivamente qualora siano anche parenti entro il secondo grado, ovvero di terzo grado se ricorrono le condizioni su citate.
La qualifica di a.d.s., di per se stessa, non rappresenta quindi una condizione sufficiente per invocare la normativa e la risposta ottenuta da Maria Pia è probabilmente corretta.
Si segnala tuttavia, in considerazione dei limitati scopi di questo Sportello, che i dubbi in merito al diritto a tali permessi, potranno trovare risposta presso un patronato, un sindacato, un CAF ovvero all’INPS, oltreché presso l’ufficio del personale della propria Azienda.