L’individuazione dei soggetti obbligati alla proposizione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un soggetto, “in carico” e bisognoso di tale strumento di protezione, passa attraverso il filtro interpretativo dell’art. 406, II° comma c.c.
Sebbene infatti, a tutt’oggi, non si abbiano notizie circa possibili pronunce di responsabilità a carico del potenziale soggetto tenuto alla segnalazione (mentre pare che le Procure siano state interessate in tal senso per qualche caso), appar doveroso non concedere una lettura restrittiva del citato disposto normativo ed in ogni caso aver riguardo al dovere morale (oltre che giuridico) della cd. segnalazione; questa, come noto, interverrà ad opera di chi , direttamente impegnato nella cura ed assistenza della persona, sia venuto a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento.
Nel caso specifico del TITOLARE DI FARMACIA, se è pur vero che la sua qualifica di responsabile di un servizio sanitario è confermata e confortata dalle norme (art. 32 e 117 Cost.; art. 25 , 43 e 48 L. 883/78) è altresì evidente che egli, che non si vuole sia un “commesso del farmaco”, ha precisi doveri di assistenza, consulenza, supporto, aiuto e sostegno nei confronti del cliente/paziente.
Il Codice deontologico dei farmacisti impone loro precisi obblighi di condotta, ad esempio “Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza. Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti della umana solidarietà. Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare lo stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico e psichico.”(art. 3 Cod. Deontologico)
Inoltre l’art. art. 16. Del Codice Deontologico dei Farmacisti recita:
“Il Farmacista, atteso il suo ruolo di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa ad iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione, difesa dell’ambiente e protezione civile. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la professione nell’ambito della Pubblica Amministrazione, rapporti di collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza di essere, a parità di dignità professionale, parte integrante del sistema sanitario nazionale”.
Da qui l’individuazione della figura del farmacista come potenziale nodo nella rete di operatori (la cd. Equipe) impegnati nella cura ed assistenza della persona, referenti/ricorrenti nei procedimenti di amministrazione di sostegno.
L’anziano e più in generale la persona affetta da malattia fisica o psichica, sono i naturali avventori delle Farmacie e sono persone che solitamente confondono (sarà la croce verde lampeggiante?) la persona del “dottore/dottoressa” presenti in Farmacia, con la figura di un medico.
Il farmacista, mestiere antichissimo, è custode di confidenze, narrative personali e familiari; spesso il pavimento della stessa Farmacia è stato solcato da un’intera generazione.
Il “polso”, sempre più debole, di un anziano solo, che perde autonomia, lucidità, efficacia, autodeterminazione e talvolta persino dignità, è tanto nelle mani del medico (MMG) quanto in quelle del Farmacista di fiducia: egli non può rinunciare all’occasione (un dovere) di accertarsi che il suo cliente storico abbia adeguata protezione, assistenza e cura.
Se difficilmente possiamo immaginare un titolare di Farmacia che trascorrerà qualche sera a redigere un ricorso per la nomina di un amministrazione di sostegno in favore di qualche suo cliente, è certo tempo di immaginare che egli sia “tenuto” perlomeno a “mettersi in rete”: contattare il medico, l’assistente sociale di zona, i Servizi in generale per informarli del dubbio (o della certezza) riguardo ad uno stato di fragilità.
Il Farmacista, per la funzione che gli è propria, (e per il rispetto dovuto alla sua professione), è destinatario o perlomeno vettore di richieste d’aiuto che non può trascurare.
Avv. Matteo Morgia