Si rivolge allo sportello la signora Fiordaliso ultraottantenne.
Vive sola in una abitazione di sua proprietà, nubile, senza figli, con una pensione inferiore ai mille euro. E’ affetta da molti anni da malattie neurologiche, seguita dai servizi sociali per il servizio pasti a domicilio, è autonoma per i propri bisogni, esce di casa, prende il bus, fa la spesa, ma non riesce ad affrontare le situazioni più articolate e straordinarie: le creano il panico.
Ha la necessità di sistemare la protesi dentaria, ma non è certa di poterselo permettere economicamente: sta già pagando ratealmente le nuove protesi auricolari poiché ha perduto le vecchie nel giardino di casa.
Ha solo due nipoti su cui contare per un consiglio o un aiuto, vivono nella stessa città, ma non si rivolge a loro per il timore di disturbare.
Consigliamo a Fiordaliso di vincere il timore e di contattare i nipoti.
E’ opportuno infatti che lei ricerchi un aiuto all’interno della propria famiglia.
Qualora peraltro lei decidesse di proporre in proprio il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in suo favore (art. 406, I° comma, c.c.), certamente il Giudice dovrebbe sentire i nipoti in quanto parenti (art. 407, III° comma, c.c.) e farebbe ciò anche al fine di verificare l’opportunità e la disponibilità di essere preferiti ad altri soggetti per rivestire il ruolo di amministratore di sostegno di Fiordaliso.