Margot, nonostante sia nata e cresciuta in Italia, risiede da quindici anni, per motivi di lavoro, in Francia.
La madre italiana, rimasta sola dopo la morte del padre, si è creata una forte indipendenza, coltivando interessi di vario tipo, viaggiando molto ed instaurando una buona rete di amicizie; ma un giorno una brutta caduta le procura la frattura del femore.
Margot rientra allora in Italia per assistere la madre e, standole accanto giorno per giorno, nota che non è più la stessa di un tempo, che mostra segni di fragilità, vuoti di memoria, la perdita di molti contatti. Margot matura la convinzione che la mamma non sia più in grado di gestire le proprietà immobiliari ed i conti correnti con una autonomia adeguata all’ingente patrimonio di cui è titolare.
Che fare dunque?
La soluzione può essere la nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere la mamma nella gestione del patrimonio.
Considerando che l’anziana madre non è certo totalmente incapace, ma solo resa fragile dall’età e dalla malattia, sarebbe opportuno coinvolgerla personalmente nella presentazione del ricorso, in modo che comprenda il valore dell’assistenza proposta, che possa condividerla come un appoggio e non subirla come una umiliazione.
La madre stessa, insomma, potrebbe allora presentare e firmare il ricorso, da sola o insieme alla figlia, e indicare lei stessa nel ricorso la persona di sua fiducia da nominare amministratore di sostegno per gli adempimenti necessari alla amministrazione del patrimonio e alla cura della persona.
Data la lontananza geografica di Margot, che deve rientrare in Francia per lavoro, potrebbe essere opportuno indicare, in assenza di un’altra persona amica idonea a svolgere il ruolo, un commercialista ovvero un avvocato, al quale il giudice tutelare affiderà compiti determinati, vigilando sul suo operato e liquidandogli un indennità commisurata alla complessità dell’attività eventualmente svolta.
Spetterà al giudice tutelare la scelta dellamministratore di sostegno e l’indicazione dei compiti, ma peserà la designazione dell’interessata che il giudice potrà disattendere solo per gravi e motivate ragioni.