Ora come allora đź–¤ Ci mancherai!
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 approvata dal Parlamento italiano il 2 dicembre 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018. Questa legge, tanto attesa e anche tanto discussa, si intitola “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono in merito al consenso informato, mentre la disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) è contenuta nell’art. 4, che è composto da 8 commi. Qui ci si occuperà sole delle DAT per un primo rapido sguardo d’insieme.
Cosa sono le DAT? La legge in esame, al comma 1 dell’art. 4,  le definisce come la possibilità di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari” “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche delle sue scelte”.
Quale è il valore delle DAT? Lo si ricava dal comma 6 dell’articolo 1 della stessa legge 219, laddove si legge che “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”. In negativo, il comma in esame dispone che con le DAT “Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”
Chi può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari? Sempre in  base al 1  comma dell’art. 4,  può redigere le DAT ogni persona maggiore d’età e capace di intendere e di volere.
In che forma possono essere espresse le DAT?  Al comma 6 dell’art. 4 si dice  che “Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (n.d.a. quindi atti notarili con le formalità previste dalla vigente legge notarile), ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7”.
Alcune osservazioni concernenti la scrittura privata non autenticata:
1) non è imposta ad substantiam la forma olografa, onde è consentito che il documento possa essere redatto anche con mezzi meccanici di scrittura; addirittura nella legge non si parla di sottoscrizione del documento; il che potrebbe far supporre che la consegna, da effettuare  rigorosamente “personalmente” all’ufficio dello stato civile, e la conseguente annotazione sul registro (documento pubblico), valgano per l’identificazione del disponente e la certa provenienza dallo stesso. E’ evidente che, laddove non esiste ancora il registro per l’annotazione e non si ricorra al notaio, diventa indispensabile la sottoscrizione autografa del documento da parte del disponente, se si vuole che a lui si riconduca con certezza la volontà espressa;
2) nella legge non si dice nulla circa un obbligo da parte dell’ufficiale dello stato civile di trasmettere al nuovo comune di residenza del disponente, in caso di successivo suo trasferimento, le DAT depositate, o di una comunicazione da fare circa l’esistenza del deposito delle DAT presso il comune di provenienza.  E’ possibile immaginare che questa omissione renderà certamente più difficile il reperimento delle DAT, anche in considerazione che la legge non ha istituito un Registro Nazionale delle DAT;
3) il mancato deposito presso l’ufficio del registro dello stato civile nei casi in cui questo sia stato istituito non viene sanzionato, per cui si può ritenere che il deposito sia stato disposto dal Legislatore non come requisito ad validitatem delle DAT, ma al solo fine di poter costituire una banca dati cui far riferimento per la rintracciabilità .
Persona in particolari condizioni fisiche: la legge dispone che, se a causa di speciali condizioni fisiche la persona non può esprime le proprie DAT attraverso nessuna delle forme sopra normalmente previste (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata), il disponente può manifestarle attraverso videoregistrazione o l’uso di dispositivi che “consentano alla persona con disabilità di comunicare”. Per questa forma particolare di manifestazione della volontà la legge non ripropone il deposito presso l’ufficio dello stato civile, né l’inserimento in nessun registro, istituito o istituendo; ma, nulla dicendo, si può pensare che anche le DAT così espresse possano essere depositate e di esse effettuata l’annotazione nel registro dello stato civile. Nulla, del resto, impedisce che la videoregistrazione o la traccia della disposizione assunta con dispositivi opportuni (anche registrazioni vocali, scrittura in braille, per esempio) possano essere depositate presso un notaio che opportunamente verbalizza il deposito per poi darne comunicazione al registro notarile delle DAT.
Quanto costa redigere le DAT?
Se la disposizione è effettuata attraverso atto notarile (pubblico o autenticato) il costo è dato solo dalla parcella notarile; se la disposizione è contenuta in una scrittura privata non autenticata, il costo è pari zero, come pure il deposito e l’annotazione nei registri dello stato civile, prevedendo la legge l’assoluta esenzione da ogni tributo (quindi anche comunale), da imposte di registrazione e di bollo.
Le DAT durano per sempre?
Esse sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, e modificabili nelle stesse forme con cui possono essere rese (si badi bene, non in cui sono state rese). Ovviamente, le modifiche, come la revoca, anche se la legge tace, potranno/dovranno essere depositate all’ufficio delle stato civile e/o inserite nei registri banche dati istituite o istituente; ciò, si ripete, non a pena di nullità , ma per evidenti motivi di reperibilità rapida. Una forma particolare di revoca la legge prevede per i casi di urgenza, consentendo che essa possa essere fatta anche verbalmente con dichiarazione verbale raccolta, o videoregistrata, da un medico con l’assistenza di due testimoni. Si pensi ai casi di emergenza sanitaria improvvisa ed imprevista. Da notare, che questa forma è consentita dalla legge solo per la “revoca” e non anche per la  parziale o modifica. Da notare ancora che per la revoca verbale videoregistrata nei casi d’urgenza è necessaria la presenza di due testimoni, mentre tale presenza non è richiesta nei casi di formulazione, modifica o revoca delle DAT disposte con lo stesso mezzo in situazioni di non emergenza.
Chi è e che compiti ha il fiduciario?
L’ultimo periodo del comma 4 della legge 219 prevede che il disponente indichi nelle disposizioni DAT “una persona di sua fiducia, di seguito denominata fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie” Nel comma successivo si dice che il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che la nomina può essere accettata o rinunciata, che l’accettazione può essere contenuta nello stesso atto riproducente le disposizioni DAT o  espressa con atto successivo, mentre la rinuncia deve risultare, per espressa disposizione legislativa, per iscritto e comunicata al disponente (si immagina con ogni mezzo, anche elettronico, di comunicazione); l’incarico di fiduciario può essere revocato in ogni i momento dal disponente “con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione”.
Nel comma 4 si prende in esame l’ipotesi che il disponente non abbia provveduto alla nomina del fiduciario, o che questi sia deceduto o abbia rinunciato o sia divenuto incapace; in tutti questi casi, la legge afferma che “le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente”; se ne deduce, quindi, che la nomina del fiduciario non è un requisito ad substantiam.  L’ultimo capoverso di questo comma 4 dispone che “In caso di necessità , il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile”. Vuol forse dire la legge che la presenza di un fiduciario esclude la necessità e, quindi, la nomina dell’amministratore di sostegno?
Conclusioni: Di positivo c’è da dire che per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico esiste una legge, che regolamenta la materia, Di insoddisfacente, che la legge dai parlamentari, che pur hanno avuto una intera legislatura per legiferare, è stata varata in fretta e furia.
Giacomo Busilacchio (notaio in pensione)