Procedimento
Il giudice tutelare deve provvedere entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il termine non è perentorio e può variare in concreto in relazione alla complessità del procedimento o al carico di lavoro del singolo magistrato.
Nei casi in cui sia urgente provvedere alla cura della persona o alla conservazione del suo patrimonio, il giudice tutelare provvede nominando un amministratore provvisorio, riservando di confermarlo all’esito dell’istruttoria.
Ricorso
Con il ricorso si avvia il procedimento di amministrazione di sostegno.
Possono presentare ricorso lo stesso interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato, il pubblico ministero, il genitore del minore nell’ultimo anno di età del minore;
sono tenuti a presentare ricorso i responsabili dei servii sanitari e sociali che siano a conoscenza di situazioni in cui ritengono opportuna l’apertura di una amministrazione di sostegno.
Il ricorso deve contenere le generalità del beneficiando, il luogo di residenza o dimora, e le ragioni per cui si chiede l’amministrazione di sostegno.
Parti
Possono presentare ricorso lo stesso interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato, il pubblico ministero, il genitore del minore nell’ultimo anno di età del minore;
sono tenuti a presentare ricorso i responsabili dei servizi sanitari e sociali che siano a conoscenza di situazioni in cui ritengono opportuna l’apertura di una amministrazione di sostegno.
Il ricorso deve contenere le generalità del beneficiando, il luogo di residenza o dimora, e le ragioni per cui si chiede l’amministrazione di sostegno.
Il procedimento di amministrazione di sostegno è di volontaria giurisdizione e non ha carattere contenzioso: ne sono protagonisti il giudice tutelare, il beneficiario, il ricorrente e il pubblico ministero.
Trattandosi di un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l’art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare (in tal senso Cass.14190/2013).
Avvocato
Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere promosso senza il patrocinio di un avvocato.
In altri termini la difesa tecnica non può essere condizione di ammissibilità del procedimento.
Non è tuttavia certamente vietato che il ricorrente possa promuovere il ricorso con il patrocinio di un legale, la spesa del quale deve essere a carico della parte che ha richiesto la relativa prestazione professionale.
Anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi al riguardo, ha escluso che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno richieda il ministero del difensore sia per il ricorrente sia per il destinatario del provvedimento;
la lettura della motivazione della sentenza consente di comprendere che la Corte ha ritenuto che quando il provvedimento di nomina incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona, il giudice debba invitare la parte (il beneficiario, destinatario del provvedimento) a nominare un difensore (Cass 25366/2006).
Sez. 1, Sentenza n. 25366 del 2006
Decreto
Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno ha la forma di decreto motivato.
Esso infatti contiene le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno, dell’oggetto e della durata dell’incarico, degli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, dei limiti di spesa e della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Impugnazione
Il regime delle impugnazioni dei provvedimenti del giudice tutelare risente della necessità di coordinare diverse disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile.
1) Il decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno può essere impugnato con reclamo proposto alla Corte di Appello nel cui distretto si trova il tribunale cui appartiene il giudice tutelare che ha deliberato.
Il reclamo deve proporsi, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
2) I decreti emessi dal giudice tutelare inerenti la gestione dell’amministrazione di sostegno possono essere reclamati con ricorso al Tribunale in composizione collegiale che pronuncia in camera di consiglio nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto ai sensi dell’art. 739 cpc.
3) La decisione relativa alla approvazione del conto finale si propone davanti al Tribunale ordinario nel contraddittorio degli interessati.
Art. 45 comma 3 disp. att. c.c. “Nell’ipotesi prevista nell’art. 386 ultimo comma del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa”.