Grazia vive a Verona. Si è rivolta allo sportello di AsSostegno al fine di ottenere delucidazioni in merito alle modalità di presentazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di suo zio.
Quest’ultimo, rimasto senza altri parenti, ad eccezione di Grazia, ed affetto da una grave depressione, ha da poco compiuto un gesto disperato. E risiede a Trieste.
Ora è ricoverato presso una struttura ospedaliera con seri problemi sia fisici che psichici.
Consapevole delle necessità del parente, che evidentemente non è più in grado di curare né le proprie risorse economiche né la propria persona, Grazia si è rivolta al Tribunale di Verona per avviare la procedura di amministrazione di sostegno.
La cancelleria della volontaria Giurisdizione le ha però segnalato il difetto di competenza.
L’art. 404 c.c. sancisce che: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Per radicare la competenza è sufficiente la prova che in un determinato luogo l’interessato abbia il domicilio o la residenza.
Se il domicilio effettivo è diverso dal luogo di residenza, ad esempio se si tratta di un anziano che è stato da poco ricoverato presso una casa di riposo, è importante sottolineare nel ricorso il domicilio, piuttosto che la residenza. Il giudice tutelare deve infatti sentire la persona e recarsi se necessario dove questa si trova nellambito del circondario del Tribunale.
Nel caso di specie, mentre la ricorrente vive a Verona e lo zio a Trieste, il giudice tutelare competente sarà il Tribunale di Trieste.
È possibile che, per la difficoltà di adempiere alla funzione di amministratore di sostegno, che potrebbero costringere Grazia a venire con una certa frequenza a Trieste, il Giudice Tutelare possa designare un terzo, non parente, valutando bene e in concreto le esigenze del beneficiario, sentiti quest’ultimo e la nipote.