Non è necessario nominare un amministratore di sostegno quando l’aspirante beneficiando, pur presentando qualche difficoltà legata al fatto di dover essere accompagnato nel compiere le attività quotidiane, è in grado di assumere la piena paternità delle proprie scelte, la consapevolezza delle spese effettuate, dimostrando di essere perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, consapevole delle incombenze fiscali, burocratiche ed amministrative legate al proprio patrimonio, in particolare a seguito del decesso del coniuge.
Questo quanto statuito dalla Dott.ssa Gigantesco, GT del Tribunale di Udine.
Di seguito il decreto
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di UDINE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
In persona del giudice dott.ssa Raffaella M. Gigantesco ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 0000/2015 R.N.C. avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno
rilevato che:
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con ricorso depositato il 6 maggio 2015 Sebastiana Sebastiani e Franca Sebastiani, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Caio e Mevio, hanno chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio della madre, signora Gianna PINCO, nata a Gonars (UD) il 31.02.1929, residente in Gonars, alla Via Udine n. 1/1;
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deducevano le ricorrenti:
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che la beneficianda, persona ultraottantenne, da tempo non risultava essere autosufficiente, come documentabile per il tramite dell’audizione del medico di base, dott. Sempronio, soffrendo di numerose patologie asseritamente incidenti sulla capacità di autodeterminarsi;
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che un tanto era già palese al momento della proposizione del primo ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, risalente a circa un anno or sono, proposto dalle medesime ricorrenti, e che poteva ritenersi nelle more aggravato e confermato dalle dichiarazioni rese dall’aspirante beneficiaria davanti all’allora designato GT , dott. Carnimeo nell’ambito del procedimento n. 1000/2014 R.N.C.;
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che le predette dichiarazioni, per i motivi di cui al ricorso, comprovavano l’assenza di consapevolezza della beneficiaria in relazione, in particolare, alle disposizione di carattere patrimoniale che la riguardano ed alle pratiche e scelte successorie conseguenti al decesso del coniuge, intervenuto il 4.8.2013;
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che per l’effetto, non condiviso il provvedimento di rigetto del primo ricorso – ma non reclamato-, si imponeva una rivisitazione approfondita delle condizioni della beneficianda da tutelare sotto ogni profilo, di cura della persona e del patrimonio, previo esperimento di ctu medico legale volta ad accertarne lo stato psicofisico.
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La sig.ra PINCO si costituiva con l’avv. Tizio opponendosi all’applicazione della misura di protezione richiesta, assumendo l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 404 c.c. e ss. nonché la piena indipendenza di giudizio nella valutazione delle scelte di cura e patrimoniali.
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All’udienza di audizione le ricorrenti si richiamavano al ricorso, mentre la beneficianda, su sua espressa richiesta, veniva sentita dal GT. alla sola presenza della tirocinante, senza neanche l’assistenza del proprio legale.
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Tanto premesso si OSSERVA
Non sussistono i presupposti di legge per l’apertura dell’amministrazione di sostegno della sig.ra PINCO, essendo emersa in sede di audizione, come confortata dall’attestazione del dott. Sempronio depositata in udienza, la capacità della predetta di soddisfare, secondo il suo personale e libero apprezzamento, i bisogni sia di natura patrimoniale che di assistenza alla persona.
L’aspirante beneficianda infatti, costituitasi in opposizione alla nomina, pure ammettendo qualche tremore e difficoltà legata al fatto di dover essere accompagnata nel compiere attività quotidiane, essendo portatrice di pace maker (ad esempio la spesa o le visite al cimitero), o sostituita nei prelievi di denaro dal proprio conto, ha assunto la piena paternità delle proprie scelte, la consapevolezza delle spese effettuate, dimostrando nel corso di tutta l’audizione, di essere perfettamente orientata nel tempo e nello spazio, consapevole delle incombenze fiscali (prossima scadenza IMU), burocratiche ed amministrative legate al proprio patrimonio, in particolare a seguito del decesso del coniuge.
Il GT ha condotto l’audizione della beneficiaria sia lasciando che la stessa presentasse un quadro della propria condizione, sia portandola ad affrontare le tematiche specifiche di valutazione dedotte dalle ricorrenti a supporto dell’asserita fragilità/incapacità
Ebbene, la signora ha esposto la propria organizzazione di vita quotidiana, ribadendo più volte che l’unica necessità profonda afferisce all’essere lasciata in pace, per vivere serenamente il tempo restante della vita, di essere pertanto disponibile ad ogni accertamento medico al fine di finalmente dimostrare la propria autonomia di giudizio e capacità di scelta.
La richiesta al proposito della ctu medico legale insistita dalle ricorrenti, pure in presenza della manifestata disponibilità all’espletamento espressa della beneficiaria, è da rigettarsi.
Ritiene infatti il giudicante che l’espletamento di un esame così invasivo, in difetto degli elementi sintomatici di malattia o fragilità o mancanza di autonomia, sia fortemente lesivo della dignità di un soggetto e non da disporsi al solo fine di fugare i dubbi delle ricorrenti affatto supportati.
L’audizione circostanziata e particolareggiata condotta dal GT, anche su elementi di natura squisitamente patrimoniale, ha sortito risposte pertinenti, adeguate all’età, al sesso – non può meravigliare che per una persona di età avanzata la conoscenza delle questioni economiche della famiglia avvenga solo alla morte o impossibilità del coniuge, secondo il concetto patriarcale del nucleo) alla conoscenza tecnica esigibile dall’uomo medio.
La signora sicuramente informata a monte dei motivi fondanti il nuovo ricorso di ads, ha mostrato di avere contezza di ogni questione affrontata, evidenziando chiaramente un forte legame affettivo con il figlio e soprattutto la nuora che giornalmente si occupano di lei, ma non un legame patologico di dipendenza nei loro confronti, come peraltro evincibile dal conferimento ad un legale della propria difesa tecnica anche in danno del figlio, per la difesa delle proprie aspettative ereditarie e conseguenti diritti.
Il medico di base, la cui audizione a conforto della tesi dell’incapacità, era stata richiesta dalle stesse ricorrenti, ha efficacemente smentito, con un documento consegnato in busta chiusa dalla beneficiaria al GI – perfettamente in linea peraltro con quanto già dichiarato nel corso dell’altro procedimento- la tesi dell’incapacità della signora PINCO o del suo peggioramento delle condizioni psicofisiche o dell’influenza sull’autonomia decisionale delle terapie assunte, come asserito dalle ricorrenti, certificando al contrario che la PINCO assume personalmente la terapia prescrittale, la quali in alcun modo influisce sulla sua capacità di giudizio, per l’effetto pienamente conservata.
La conflittualità che la beneficianda ha confermato sussistere in ambito familiare, oltre ad essere evidente dalle posizioni assunte nel presente giudizio, è emersa nei racconti di differente assistenza prestata alla PINCO dai figli, anche prima della morte del coniuge, ma non può assurgere di per sé sola a fonte di influenzamento o sintomo di esposizione o fragilità della beneficiaria, la quale dimostra invece di conservare integra la capacità di giudizio e di scelta dei soggetti ai quali appoggiarsi.
Né certamente neanche sintomo di incapacità, neanche parziale, può farsi derivare dall’età avanzata, come espresso più volte in via di principio dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla stessa scrivente in relazione ad un soggetto ancora più anziano (cfr. decreto di rigetto ads del 31.3.2015), nonché da tutta la giurisprudenza di merito ( tra le altre cfr. Tribunale Modena 24.2.2005), laddove l’ordinario decadimento legato all’”autunno della vita” non sconfini in oggettiva difficoltà di gestire ed organizzare i propri interessi e le proprie incombenze, ma resti limitato ad un ausilio richiesto ed organizzato dal medesimo anziano.
L’apertura dell’ads deve rispondere ad esigenze del beneficiario sotto il profilo di cura della persona, come tale nel caso di specie documentalmente escluse, o del proprio patrimonio, neanche presenti non sussistendo sintomi di gestione sconsiderata del predetto, anzi oculata ed attenta anche alle comuni proprietà in fase di scioglimento della comunione e di grave dissesto della società Alfa s.a.s.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, applicabile anche alla volontaria giurisdizione in caso di costituzione in opposizione del beneficiario (cfr. Cass. Civ. sez. IV, 9.5.2012 n. 7029).
In difetto di notula, le spese si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tabella 7, tenuto conto dell’unica udienza effettuata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio, liquidate in €. 1500 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai legali delle parti costituite ed al PM in sede.
Udine, lì 11 giugno 2015
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Raffaella M. Gigantesco