A) Ipotesi in cui il Beneficiario è chiamato ad accettare o meno una eredità: come deve comportarsi l’Amministratore di Sostegno?
La questione non è di poco conto, riguardando in certi casi delicate e complesse indagini patrimoniali necessarie per decidere il da farsi.
Allo sportellista si consiglia di fornire pochi e semplici elementi chiarificatori all’Amministratore di Sostegno, che dovrà rivolgersi ad un professionista o ad un patronato per dare corso alla pratica successoria.
In primo luogo si deve far presente all’Amministratore di Sostegno che l’accettazione o meno di una eredità a favore del beneficiario deve essere autorizzata dal Giudice Tutelare (si veda gli art. 411 che richiama l’art. 374, n.3 cc).
Per dare modo al Giudice di prendere una decisione, è necessario svolgere una relazione specifica, nella quale deve venir indicato l’asse ereditario, comprensivo di beni e debiti (attività e passività), all’esito di questa indagine, il Giudice Tutelare e l’Amministratore di Sostegno avranno tutti gli elementi per decidere nei seguenti termini:
1) l’attivo copre ampiamente le passività, l’Amministratore di Sostengo può accettare l’eredità in nome e per conto del beneficiario puramente e semplicemente;
2) le passività superano l’attivo, l’Amministratore di Sostegno dovrà rinunciare sempre in nome e per conto del Beneficiario all’eredità (occorre sempre l’autorizzazione del Giudice Tutelare alla rinuncia);
3) c’è una situazione dubbia, non è chiaro cioè se le passività superino le poste attive, allora l’Amministratore di Sostegno dovrà chiedere di essere autorizzato ad accettare con beneficio d’inventario.
In quest’ultimo caso poi l’Amministratore di Sostegno dovrà seguire le norme che regolano l’istituto dell’accettazione con il beneficio d’inventario.
Un altro aspetto importante riguarda i tempi: qualora il beneficiario sia nel possesso dei beni ereditati deve prendere una decisione (se accettare oppure no l’eredità o accettarla con il beneficio d’inventario) entro e non oltre i tre mesi dalla morte del de cuius.
B) Altra questione discussa è stata quella relativa ai conti cointestati:spesso il Beneficiario, al momento della nomina del proprio Amministratore di Sostegno, ha un conto corrente cointestato con lo stesso Amministratore di Sostegno oppure con altri parenti.
In questo caso è necessario aprire un nuovo conto corrente intestato al solo Beneficiario per evidenti ragioni di chiarezza e trasparenza nel futuro utilizzo del conto.
Quello che i Volontari degli sportelli chiedono è come ci si deve comportare con gli eventuali depositi contenuti nel conto corrente cointestato.
In primo luogo bisogna verificare se i depositi provengono dal solo
Beneficiario oppure anche dal cointestatario: nel primo caso, il Beneficiario ha diritto ad avere l’intera somma, nel secondo caso anche il cointestatario avrà diritto a vedersi restituire i propri soldi.
Nel caso poi che il conto sia cointestato proprio tra il Beneficiario ed l’Amministratore di Sostegno, e quest’ultimo vanti delle pretese su tali somme, è opportuno che l’Amministratore di Sostegno lo segnali con una relazione al Giudice Tutelare rimettendogli ogni decisione al riguardo.
C) Altro caso trattato riguarda l’ipotesi del co-amministratore sostegno:si è concluso affermando che è riconosciuta la possibilità di nominare due Amministratori di Sostegno; di solito ciò avviene quando un Amministratore di Sostegno si dedica alla cura della persona e l’altro segue gli aspetti economico-finanziari.
E’ evidente che questo tipo di amministrazione presuppone di solito un ingente patrimonio da amministrare.
Ci sono stati poi dei casi di nomina congiunta di due Amministratori (si è ricordato il caso di una nomina di ben tre Amministratori, tutti parenti del Beneficiario) con lo scopo di “dividersi i compiti”: è evidente che, in tal caso, si condividono anche le responsabilità che fanno capo all’Amministratore di Sostegno.
D) Si sono poi toccate altre questioni, in maniera un po’ più veloce e cioè la possibilità che l’Amministratore di Sostegno continui con l’abitudine del Beneficiario di dare piccoli importi ai parenti (di solito ai nipoti).
Si è ritenuto che nessun tipo di problema si deve porre, non integrando dette regalie vere e proprie donazioni (vds art 770 c. 2 cod.civ); dette somme comunque verranno indicate nel rendiconto, dato che si tratta sempre di “uscite” dal patrimonio del Beneficiario.
E) Infine si è trattato del seguente caso:
Nucleo famigliare monoreddito, composto da una persona che percepisce un reddito (pensione) e da altre parenti che convivono con lui, ma che non percepiscono redditi propri.
Viene nominato un Amministratore di Sostegno proprio al soggetto titolare dell’unico reddito del nucleo familiare.
Come deve comportarsi l’Amministratore di Sostegno nei confronti degli altri componenti del nucleo famigliare? Deve limitare/togliere la possibilità di prelevare facendo diventare così di colpo “tutti poveri”?
Dopo discussione è emersa la linea che la famiglia monoreddito deve (se possibile) continuare a vivere come prima, con l’unico limite quello del benessere psicofisico del Beneficiario.
Questo è possibile se le condizioni psico-fisiche del Beneficiario rimangono stazionarie, evidentemente se il Beneficiario ha bisogno di cure particolari o di essere inserito in una struttura protetta, detti costi devono avere la priorità sulle esigenze degli altri componenti il nucleo familiare.
Il Presidente di AsSostegno
avv. Gioacchino Boglich