Lorenzo, figlio unico, è stato nominato amministratore di sostegno della madre Maria; come altri familiari in casi analoghi, si sente in ansia per la presentazione del rendiconto (come fare a separare gli scontrini, come elencare tutto…); si pente persino di avere richiesto l’amministrazione di sostegno e ha paura di possibili responsabilità.
La lettura del decreto di nomina consente di evidenziare che il Giudice Tutelare ha affidato due incombenze:
1) presentare entro tre mesi dal giuramento una relazione introduttiva che descriva il progetto di sostegno e il preventivo di massima di entrate e spese;
2) presentare fra un anno la relazione annuale sulla situazione familiare e sociale della beneficiaria con rendiconto.
Essendo stato nominato da ormai quasi tre mesi, l’A.d.S dovrà presentare fra poco la prima relazione.
Preoccupato di non poter produrre tutta la documentazione richiesta, si rivolge allo sportello per sapere se è necessario allegare tutti gli scontrini relativi alle spese sostenute in favore della madre, dicendo subito come ciò non sarebbe possibile in quanto, vivendo nello stesso condominio della madre, ha ormai consolidato la prassi di fare un’unica spesa, dividendo poi i beni a seconda dei bisogni; non nasconde la preoccupazione di rivelare che la madre è assisita da una badante regolarmente assunta e da altre persone che possono collaborare solo in modo precario e occasionale.
Aiutiamo Lorenzo a distinguire il significato delle due relazioni.
La prima, quella che deve presentare subito, risponde alla esigenza di offrire al giudice tuelare un quadro della situazione della madre, personale ed economica, e dell’andamento prevedibile di entrate e uscite in relazione alle esigenze di assistenza, mantenimento e cura.
Sarà dunque sufficiente spiegare in modo semplice e chiaro che la mamma vive nell’appartamento di proprietà, accanto al figlio, che viene assistita quotidianamente, e che le entrate mensili (pensione di anzianità, assegno di accompagnamento, F.A.P.) sono a mala pena sufficienti a coprire tutte le spese di assistenza, mantenimento e cura e quelle relative alle utenze domestiche.
La situazione di stretta vicinanza, di collaborazione costante, di parentela diretta e, soprattutto, di integrale impegno delle entrate correnti, induce a suggerire all’a.d.s. di chiedere al Giudice Tutelare (in calce alla prima relazione), di essere esonerato dall’obbligo di presentare un rendiconto annuale analitico delle spese di mantenimento, assistenza e cura, limitandosi a produrre un estratto del conto corrente e la documentazione delle principali spese.
Il Giudice Tutelare ha, infatti, solo bisogno di essere informato della situazione, con semplicità e trasparenza:
sicuramente saprà rispettare il menage familiare, senza che l’A.d.S si senta “perseguitato” dall’obbligo di fare un rendiconto al centesimo delle spese sostenute.
In questo modo anche la relazione periodica, che dotrà presentare tra un anno, potrà essere elaborata, senza ansia, come un adempimento doveroso, idoneo a rendere il giudice edotto dell’amministrazione e delle condizioni personali della Beneficiaria.