Il Giudice Tutelare di Udine, investito dell’annosa questione attinente la possibilità, per l’amministratore di sostegno, di “obbligare” il beneficiario al ricovero in una struttura (RSA, Casa di riposo, Centri riabilitativi), su sollecitazione dell’amministratore di sostegno avv. Filippo De Luca, adotta una soluzione di indubbio interesse, stante anche il periodo emergenziale in corso.
La questione sottoposta all’attenzione del Giudice Tutelare di Udine traeva origine dal caso di una beneficiaria le cui condizioni psico-fisiche andavano peggiorando grandemente – come evidenziato da recente valutazione neuropsichica –, si da far ritenere all’amministratore di sostegno la necessità che la stessa venisse tutelata e curata in contesto protetto istituzionalizzato, non risultando più sufficiente la collocazione a domicilio.
In particolare, la beneficiaria, pur osteggiando verbalmente il ricovero presso una struttura protetta, di fatto, si presentava spontaneamente presso una vicina casa di riposo, chiedendo cibo e accoglimento. In questo l’amministratore di sostegno coglieva un elemento sintomatico di quale fossero i reali bisogni della beneficiaria e la sua volontà. Quest’ultima viziata dalla patologia da cui era affetta, portava l’anziana a rifiutare i farmaci, il supporto nell’igiene e ogni altra forma di assistenza, nonché ad intraprendere gravi condotte pericolose per la propria incolumità.
Conseguentemente, l’amministratore di sostegno, presentava istanza volta a richiedere:
- l’attribuzione del potere di prestare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso all’immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero a sua scelta;
- di disporre che il responsabile della struttura individuata inibisse alla beneficiaria le dimissioni dalla stessa, in assenza del consenso dell’amministratore e/o sino a nuova determinazione del Giudice Tutelare;
- l’attribuzione del potere di avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari;
- l’immediata presa in carico della beneficiaria da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per territorio, agendo di concerto con l’amministratore di sostegno.
Il Giudice Tutelare di Udine, nell’autorizzare tutte le richieste formulate, affrontava il seguente quesito – che spesso si pone nell’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno –: come bilanciare, in concreto, l’esigenza di protezione del beneficiario con gli aspetti di umanizzazione sottesi all’istituto e volti a esaltare i desideri, la personalità, l’identità, le scelte, la volontà e le abitudini di vita della persona?
Nel decreto è evidente l’impegno del magistrato diretto a ricercare un equilibrio fra queste esigenze tra loro “contrastanti”, concludendo nel senso che, alla luce della situazione descritta con l’istanza presentata, fosse necessario esaltare primariamente il profilo della protezione del beneficiario. In particolare, il Giudice Tutelare afferma che le richieste del beneficiario vanno doverosamente prese in considerazione, ma con il limite di della loro compatibilità rispetto alle istanze di protezione del beneficiario. Tale compatibilità – e in questo sta la rilevanza da attribuire alla decisione in esame – assurge, leggendo il decreto, a «criterio guida al quale deve attenersi il giudice tutelare nel risolvere ogni contrasto tra l’amministratore di sostegno ed il beneficiario medesimo», dovendosi abbracciare quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 4/2007. Dipiù, secondo il Giudice Tutelare, il criterio della compatibilità, quale lume per risolvere i contrastanti fra beneficiario e amministratore, va utilizzato per ogni singolo atto gestionale da compiere, ma, a maggior ragione, per quelli concernenti la tutela della sua salute e incolumità.
Resta chiaro, però, che l’utilizzo di tale criterio possa trovare questa estesa applicazione soltanto laddove l’amministratore di sostegno conosca dettagliatamente – e sappia riportare al Giudice Tutelare – la situazione di fatto esistente, atteso che un’eventuale limitazione della volontà del beneficiario può giustificarsi solo di fronte all’ineludibile necessità di proteggerlo. E, difatti, le circostanze che giustificano l’autorizzazione rilasciata sono attentamente descritte prima nell’istanza e, poi, nel decreto, consentendo al Giudice di ritenere che l’opposizione espressa dalla beneficiaria alla misura del collocamento in struttura, andasse inquadrata nell’alveo della patologia dalla stessa sofferta. In questo, si può apprezzare come il Giudice Tutelare, abbia saputo muoversi efficacemente all’interno di una situazione che, al pari di altre, può non essere facile, proiettando integralmente il proprio ruolo verso la cura effettiva del beneficiario, in ossequio ai valori sottesi all’istituto dell’AdS stesso.
Invero, proprio nell’andare parzialmente contro quanto affermato verbalmente dalla beneficiaria si intravede, nel caso in esame, un modo per tutelarne la dignità: la patologia da cui è affetta portava con sé il rischio che la beneficiaria intraprendesse delle gravi condotte lesive della sua stessa incolumità e di quella degli altri, rifiutando, al contempo, la cura e l’assistenza di cui, invece, necessitava.
Il pronto intervento dell’amministratore di sostegno e del Giudice Tutelare hanno, quindi, evitato il realizzarsi di infausti eventi, salvaguardando, in questo modo, i beni primari della beneficiaria. Tale bilanciamento, peraltro, era stato affrontato anche dal Tribunale di Vercelli (decreto del 28.3.2018) che, nel ritenere il consenso del beneficiario condizione non indefettibile per l’inserimento del beneficiario in casa di ricovero, aveva altresì specificato che quest’ultimo comunque non determina una conversione della misura dell’amministrazione di sostegno in tutela.
Si evidenzia, infine, sempre nell’ambito della tutela dell’incolumità e della salute, un ulteriore spunto di indubbia attualità offerto dal il decreto in esame: a sostegno dell’autorizzazione descritta, viene posto anche il fatto che lo stato di fragilità psicofisica della beneficiaria, non le consente l’adozione di diverse misure di protezione per affrontare la pandemia in atto. Nello specifico, il Giudice ritiene che la beneficiaria non abbia consapevolezza della situazione emergenziale esistente, uscendo da casa «ignara di limiti e prescrizioni disposte dalle Autorità, in termini di cautele per sé e per i terzi». In quest’ottica, dunque, il Giudice Tutelare di Udine offre un ulteriore elemento da considerare, durante l’incessante stato emergenziale, nell’applicazione del criterio della compatibilità, ponendo attenzione tanto alla salute del beneficiario quanto a quella dei terzi.
Ciò rappresenta un’occasione per ricordarsi le difficoltà che possono angustiare in modo particolare i beneficiari, quali soggetti fragili della pandemia, e per raccomandare a tutti gli amministratori di sostegno di mettersi ancor più nei panni dei beneficiari, per tutelarli in maniera stringente in questo periodo complesso.
Ultimo, ma non certo per interesse, è il disposto che sensibilizza “l’amministratore di sostegno ad avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari e [NdR financo], unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale della beneficiaria;
avv. Matteo Morgia