Secondo il giudice occorre stabilire precisi orari di visita dei figli non conviventi al fine di limitare i dissidi che possono verificarsi tra i familiari compresenti agli incontri – Trib. Roma 22/2/2007
Il giudice tutelare si è trovato dinnanzi ad un caso in cui risultava necessario predisporre una soluzione per i conflitti che potevano generarsi quando i figli non conviventi facevano visita alla madre, beneficiaria di amministrazione di sostegno.
Rientra tra i compiti del giudice tutelare anche la valutazione della eventuale necessità di provvedimenti d’urgenza che possano garantire al beneficiario la migliore situazione anche nelle relazioni familiari.
Come stabilisce il codice all’art. 405 co. 4 c.c. “Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio”; e come stabilisce l’art. 410 c.c. adotta i provvedimenti opportuni in caso di dissensi o conflitti che possano sorgere con l’amministratore di sostegno; sebbene il caso in esame presentasse un conflitto apparentemente solo tra i figli della Beneficiaria, il Giudice Tutelare è intervenuto per evitare che la manifestazione del conflitto avesse luogo davanti alla beneficiaria e ne potesse turbare il fragile equilibrio emotivo.
Perciò ha ravvisato l’urgenza di definire tempestivamente gli orari di visita alla madre da parte dei figli non conviventi, con lo scopo di assicurare alla beneficiaria la possibilità di mantenere rapporti sereni con i propri familiari indipendentemente dai dissidi che potevano crearsi tra loro.
In questo contesto, è stato affidato all’amministratore di sostegno il compito di assicurare che durante gli orari di visita fosse presente solo la badante.